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Costituzione società strumentale all'ATI: trattamento IVA del "ribaltamento" dei costi e delle opere realizzate

Con la risposta n. 188/2019, l'Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale ai fini IVA, IRES ed IRAP dei rapporti tra consorziati nell'ambito di un appalto per l'esecuzione di una opera pubblica dove, a seguito dell'aggiudicazione in forma di ATI, le imprese facente parti hanno costituito una società consortile per l'esecuzione dei lavori (vedasi art. 93 del d.P.R. n. 207/2010). La richiesta riguardava, in particolare, il trattamento fiscale applicabile al ribaltamento da parte della Società ai Consociati dei costi sostenuti nell’esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché del ribaltamento ai Consociati dei ricavi conseguiti per i lavori e i servizi fatturati dalla stessa Società alla Stazione Appaltante.
L'Agenzia delle entrate, sulla base delle previsioni statutarie, riconduce il rapporto giuridico cui imputare le operazioni rese e ricevute dalla Società verso i Consociati ad un rapporto di mandato senza rappresentanza e non ad una più generica attività di realizzazione di opera. Di conseguenza, ribadisce quanto già previsto in altre risoluzioni e quindi che:
- ai fini IVA, le singole società consociate, nelle fatture emesse per il ribaltamento dei compensi percepiti dalla Società in relazione al valore dei lavori e dei servizi effettuati, devono applicare l’IVA con l’aliquota propria delle operazioni rese dalla stessa Società istante alla Stazione appaltante; parimenti, alle somme addebitate dalla Società per il ribaltamento dei costi sostenuti per  l’effettuazione dei lavori e dei servizi in argomento si applica il regime IVA previsto per i servizi acquistati dalla società consortile interpellante, mediante i contratti stipulati dalla stessa con le imprese socie consorziate o con i terzi (cfr. risoluzioni n. 355/E del 14 novembre 2002 e n. 229/E del 21 agosto 2007);
- ai fini IRAP e delle imposte indirette, gli effetti giuridici delle operazioni poste in essere si producono direttamente in capo alla società consortile. Le componenti positive e negative concorrono alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 83 e seguenti del TUIR e, qualora rilevate in voci che compongono il valore della produzione netta, anche ai fini dell’IRAP. A tal riguardo, infatti, non incide la volontà delle parti di elidere il ruolo dell’ATI in favore delle società consociate che, in fatto, rappresentano il ruolo dei mandati, seppur senza rappresentanza, della Società strumentale.
Infine, l'Agenzia si pronuncia sull'aliquota applicabile alla fatturazione dei lavori verso la Stazione appaltante e, quindi, del ribaltamento sulle Consociate. La nota precisa che:
- la qualificazione dell’opera in questione (rifunzionalizzazione e adeguamento delle sezioni di trattamento di un impianto di depurazione) quale opera di urbanizzazione primaria, spetta, in ultima analisi, al Comune o altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche (si veda, per tutte, la risoluzione n. 561194 del 3 dicembre 1990);
- l'aliquota IVA al 10% è applicabile solo se si tratta di realizzazione ex novo delle opere indicate al n. 127-quinquies) e non della semplice sistemazione, miglioria o modifica delle stesse, anche se comportanti un potenziamento delle medesime (cfr. risoluzioni n. 397666 del 26 luglio 1985 e n. 202 del 19 maggio 2008);
- relativamente ai servizi di progettazione, questi non sono autonomamente assoggettabili ad IVA con l’aliquota del 10 per cento, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un «unico» contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta" (cfr. risoluzioni n. 52/E del 18 febbraio 2008 e n. 168/E del 24 dicembre 1999);
- l’attività di gestione dell’impianto di depurazione e dei collettori comprensoriali è soggetta all’aliquota IVA del 10 per cento (v. numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972).