Costituzione società SII: niente onere motivazionale se obbligatoria per legge
Nell’ambito dell’attività di controllo ex. art. 5 TUSP, la Corte dei conti, sezione per il Molise, ha espresso parere positivo rispetto all’atto di costituzione di una S.c.a.r.l. per la gestione del Servizio Idrico Integrato, confermando la sussistenza dell’eccezione all’onere motivazionale ex art. 5, c. 1, del TUSP per costituzioni e acquisizioni avvenute sulla base di “espresse previsioni legislative”.
In particolare, l’Amministrazione deliberante “ha ritenuto “necessario e obbligatorio: aderire alla società in house” de qua” ai fini del “perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (di cui all'articolo 4 T.U.S.P.)”, in quanto “l’adesione alla S.c.a.r.l. è richiesta per “la gestione del servizio idrico integrato regionale” in cui rientra il Comune”, richiamando, a supporto della scelta, gli atti deliberativi prodotti dall’Autorità d’Ambito individuata per il territorio di riferimento, poiché, in forza della normativa statale, nonché della conseguente legge regionale in materia, è stato attribuito alla citata Autorità “il compito di scegliere la forma di gestione del servizio idrico integrato”.
La Sezione ha dunque riconosciuto che “la costituzione della S.c.a.r.l. in esame non è semplicemente ammessa alla luce del canone generale di finalizzazione pubblica ex articoli 4 T.U.S.P. e 1 legge n. 241/1990, ma specificamente imposta dalla legge, la quale assegna al Comune - per la realizzazione delle finalità pubbliche del servizio idrico integrato - uno specifico obiettivo amministrativo, cui la delibera in esame risulta vincolata e preordinata. Infatti, la stessa trama legislativa …, di rango statale (articoli 142 e ss. decreto legislativo n. 152/2006) e regionale (…), impone ai singoli enti locali l’adesione all’Ente di governo dell’ambito (…), che assemblearmente delibera anche la forma di gestione del servizio idrico integrato (costituzione societaria e affidamento in house qui in esame), la quale – pertanto– rispetto al singolo ente partecipante è legislativamente vincolata”.
La conclusione del Collegio risulta altresì supportata da precedenti interventi della giurisprudenza amministrativa, “secondo cui il principio di unicità del servizio idrico integrato comporta per i singoli Comuni l'obbligo di partecipare alla gestione unitaria, che si configura, dunque, come atto dovuto, con conseguente adesione anche alla società in house individuata come gestore dall'ente d'ambito (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 10 novembre 2021, n. 7476).”.
Rispetto invece l’assenza nell’atto deliberativo di indicazioni riguardo “le ragioni e la finalità della scelta, circa la convenienza economica, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato o la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”, nonché la mancanza di motivazione “in ordine alla compatibilità con le norme dei trattati europei”, la Magistratura contabile ha sottolineato che, con riferimento al primo punto, “tali valutazioni risultano assorbite e superate dalla scelta compiuta” dall’Autorità ai sensi della legge regionale, mentre, rispetto al secondo, appare naturale come “la costituzione di una società pubblica in house per la gestione di un servizio idrico strettamente locale non incida “sugli scambi tra Stati membri””. (Corte dei conti Molise, Deliberazioni n. 17-18-19/2023/PASP)
In senso contrario si è invece mossa la Sezione campana della Corte con deliberazione n. 81/2023/PASP che, nell'analizzare la legge regionale in materia, non ha rilevato un espresso obbligo partecipativo. Per un analisi più completa del parere si rimanda al testo della nostra news dello scorso 28 marzo.