← Indietro

Il generico richiamo al PNRR nell'oggetto sociale non soddisfa il vincolo di scopo

Nell’esaminare la documentazione pervenuta da due enti universitari per la costituzione di un nuovo organismo societario, la Corte dei Conti Marche, con deliberazione n. 126/2023/PASP, ha rilevato la mancanza di “concrete indicazioni sulle specifiche attività che costituiscono l’oggetto sociale del costituendo organismo societario”, come invece richiesto dall’art. 7 del TUSP (che richiama l’art. 2463 c.c.). Sul punto la Sezione ha osservato che l’oggetto sociale individuato dalla Statuto, allegato agli atti deliberativi trasmessi, “appare piuttosto esteso sicché pone alcune problematiche di coerenza con l’art. 4 TUSP” in quanto “un così ampio e, per certi versi, indeterminato perimetro di finalità e attività rischia di collidere con l’impostazione alla base del TUSP … che punta a contrastare … l’aumento ingiustificato delle partecipazioni pubbliche”.

Nel caso di specie, inoltre, il testo delle deliberazioni non sembra in alcun punto ricondurre “l’acquisizione della partecipazione ad alcuna delle fattispecie tipiche individuate, in via sistematica e tassativa, dall’art. 4 TUSP, quale necessario referente normativo dell’operazione di costituzione della società”, mentre si fa esplicito rinvio all’art. 4-bis in merito alle “attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca … per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che “rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”, evidenziando altresì come nell’oggetto sociale sia prevista “la partecipazione “a bandi, programmi e progetti di ricerca e sviluppo e alta formazione banditi da organismi locali, nazionali ed internazionali e PNRR” e “la realizzazione di applicazioni del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR)”.”

Sul punto i Magistrati contabili hanno affermato che le argomentazioni riportate non sono idonee “né per il caso di specie né in chiave generale” a giustificare la “creazione di un nuovo organismo a partecipazione pubblica: infatti, le affermazioni poc’anzi riportate, appaiono piuttosto vaghe e non possono, comunque, costituire adeguato presupposto della presente operazione societaria ai sensi del citato art. 4-bis TUSP in considerazione, innanzitutto, del fatto che la riconducibilità dell’iniziativa di cui trattasi al PNRR, non supportata o documentata da atti o documenti formali, è del tutto teorica e ipotetica e forma oggetto solo di generiche dichiarazioni di intenti, non essendo tale iniziativa ascrivibile ad alcun specifico progetto puntualmente identificato dai due Atenei con riferimento al PNRR (in termini di provvedimenti, tempistiche, risorse, obiettivi). …

In tale direzione, sarebbe quindi opportuno guardare ad una interpretazione del citato art. 4-bis TUSP conforme alla complessiva ratio legis sottesa al TUSP che induce, anche in una chiave di lettura sistematica, ad attribuire una portata necessariamente restrittiva all’ipotesi individuata dalla norma di cui trattasi; norma che, lungi dal ricondurre la creazione di nuovi e ulteriori organismi alla generica affermazione dell’adozione di future iniziative che astrattamente potrebbero ricadere nel PNRR, si limita ad aggiungere alle attività che rientrano nelle fattispecie tipiche di cui all’art. 4 TUSP, anche l’attività di ricerca.”