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Costituzione o acquisizione quote società partecipate, controllo preventivo Corte conti

L'art. 11 della Legge 118/2022, in materia di mercato e concorrenza, apporta una modifica importante all'art. 5 del Dlgs 175/2016 TUSP.

Disponendo in materia di modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica, la nuova norma prevede ora un controllo preventivo delle delibere di consiglio comunale che prevedono la costituzione di una nuova società partecipata dagli enti locali oppure l'acquisizione di quote di capitale.

La disposizione normativa prevede infatti, nel nuovo comma 3 art. 5 Dlgs 175/2016 TUSP, che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

La segreteria della Sezione Corte conti competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni