← Indietro

Costituzione di società per la gestione del SII: spetta all’ATO la richiesta di parere ex art. 5 del TUSP

La Corte dei Conti Emilia Romagna, con deliberazione n. 27/2024/PASP, si è pronunciata sulla richiesta di parere pervenuta da un Ente locale ai sensi dell’art. 5 del TUSP, dichiarandone l’inammissibilità oggettiva e soggettiva.

La deliberazione ricevuta rappresenta la presa d’atto dell’Amministrazione “della procedura di gara pubblica svolta dall’ente di governo dell’ambito … avente ad oggetto l’affidamento della concessione del Servizio Idrico Integrato” a seguito della “costituzione di una nuova società a partecipazione mista pubblico privata da parte di società preesistente ad intera partecipazione pubblica, della quale il Comune … riveste già la qualità di socio”.

Sottolineando che nel particolare settore del SII, la normativa di cui all’art. 142, co. 3 del D.lgs. 152/2006 “stabilisce che gli enti locali svolgono “attraverso l’ente di governo dell’ambito” le funzioni di organizzazione del SII, di scelta della forma e l’affidamento della gestione”, la Sezione ha ritenuto inammissibile in ambito soggettivo la richiesta di parere in quanto “la norma di cui all’art. 5, c. 3, del D. Lgs. 175/2016 deve essere interpretata nel senso di ricondurre le relative prescrizioni in capo all’ente di governo d’ambito, il quale dovrà trasmettere l’atto deliberativo di assunzione di partecipazioni o di costituzione della nuova società alla competente Sezione della Corte dei conti.”. Tale conclusione deriva dal fatto che l’Autorità d’ambito protagonista della fattispecie analizzata risulta rientrare “nel novero di “pubblica amministrazione” ai sensi dell’art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001”, e, di conseguenza, sarà la stessa Autorità ad essere soggetta alla disciplina ex art. 5 del TUSP.

Con riguardo invece al lato oggettivo, la Sezione ha ritenuto inammissibile la richiesta di parere poichè, al concludersi dell’operazione prospettata, l’Amministrazione “verrebbe ad essere titolare di una partecipazione indiretta nella costituenda società”. Tale casistica parrebbe non rientrare nel perimetro delineato dall’art. 5, co. 3 del TUSP il quale, “nell’indicare le partecipazioni indirette, fa riferimento ai soli casi di acquisizione di quote e non anche a quelli di costituzione di nuove società. È dunque solo in relazione alle ipotesi di partecipazioni indirette assunte tramite acquisizione che trova applicazione il disposto di cui all’art. 5, c. 3 e 4, D. Lgs. n. 175/2016”.