Costituzione di nuova holding: i rilievi della Corte dei Conti
La Corte dei Conti Toscana, a seguito della richiesta di parere ex art. 5, commi 3 e 4, del TUSP si è espressa, con deliberazione n. 37/2024/PASP, sulla deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Costituzione di una holding di partecipazioni e conferimento delle partecipazioni detenute dal comune”. Nell’ambito delle verifiche sul perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell’art. 4 del TUSP, la Sezione ha precisato come “l’utilizzo del modello societario holding sembra rientrare tra gli strumenti utilizzabile dagli enti locali per il perseguimento delle proprie finalità e, nello specifico, per la gestione delle proprie partecipazioni societarie.” Il modello Holding dunque, si inserisce in realtà di medie/grandi dimensioni con un numero di partecipazioni considerevole e costi e responsabilità elevati. Per tale ragione, la Sezione ha evidenziato come “il ricorso al modello holding” sia configurabile “laddove emerga la complessità nel coordinamento e nella gestione delle partecipazioni di cui l’ente sia titolare; tale complessità si desume dal numero di partecipazioni (che debbono dunque esser molteplici) e dalle dimensioni dell’Ente”. Tali elementi però, non risultano sussistere nel caso di specie. Infatti, i Magistrati hanno sottolineato come l'ente "pur partecipando a più società - conferisce di fatto nella holding due sole partecipazioni; neppure sussisterebbe la complessità del coordinamento e gestione delle stesse, in considerazione della tipologia di società le cui quote si vorrebbero conferire nella costituenda holding”. La Sezione, ha poi sottolineato come le Amministrazioni pubbliche società possiedono, in una delle due società le cui quote sarebbero oggetto di conferimento a seguito dell’operazione, la maggioranza del capitale e dunque la possibilità di “determinare le scelte strategiche e operative per il tramite degli organi societari”. Alla luce di tale circostanza, la Corte ritiene come “l’operazione in esame sposterebbe il momento decisionale dall’assemblea della partecipata alla costituenda Holding, essendo i soggetti coinvolti gli stessi. Decisione che, poi, sarà convogliata nella partecipata mediante l’assemblea dei soci. Non si comprende, pertanto, il valore aggiunto della costituenda Holding”, portando ad un “inutile appesantimento dell’iter procedimentale.” La Sezione, ha poi posto l’attenzione su un ulteriore criticità relativa al “percorso motivazionale” fornito dall’Ente stesso sulla costituzione, in cui si “evidenzia l’esclusione dalla gestione della Holding delle altre partecipazioni detenute dall’ente” determinando così “modalità gestionali diverse, e producendo un quadro di governance ancor più frastagliato.” L’ultimo aspetto contradditorio rilevato dalla Corte, fa invece riferimento all’analisi motivazionale sull’efficacia e l’economicità della scelta, la quale dovrebbe garantire un maggiore snellimento e semplificazione che tuttavia si scontra “con il mantenimento da parte del Comune di altre partecipazioni non trasferite alla Holding; aspetto che vanifica gli obiettivi appena evidenziati.”