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Costituzione di CER: le valutazioni necessarie per la forma societaria

La Corte dei Conti Campania, con deliberazione n. 100/2024/PASP, a fronte della richiesta di parere ex art. 5 del TUSP si è espressa sulla costituzione e partecipazione da parte di Un Ente Locale in una "Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale sotto forma di Società Cooperativa di Comunità" e sull’approvazione dello “Schema Atto costitutivo e Statuto”.

In merito ai vincoli finalistici dettati dall'art. 4 del TUSP, lo Statuto della società costituenda indica come l'obiettivo prevalente sia quello di “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera (…) promuovendo l’installazione di impianti per la produzione e fornitura di energia da fonti rinnovabili.”. La Sezione sul punto ha evidenziato che dall’ "analisi delle norme statutarie si rileva come tale scopo non sia esclusivo ma conviva con altri ulteriori, diversi e molteplici scopi sociali” e che “la prevalenza dell’oggetto sociale, in ordine alla produzione di energia da fonti rinnovabile, tende a sbiadire anche in ragione della (asserita) precarietà delle norme statutarie”. Altresì la Magistratura contabile ha osservato “come non tutte le attività enucleate nel citato art. 4 dello Statuto della società costituenda possono essere ricondotte a finalità istituzionali di un Ente locale”, esprimendo quindi sul punto un giudizio non positivo.

Altra fonte di censura, in relazione all’onere di motivazione analitica ex art. 5, co. 1, del TUSP, è stato l’atto deliberativo di costituzione, che la Sezione ha ritenuto non analiticamente motivato “in ordine alla infungibilità dello strumento societario e, in particolare, del tipo di società rispetto ad altri moduli organizzativi”, rilevando inoltre “significative carenze motivazionali in ordine alla stretta necessità dello strumento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali”. Infatti, in relazione all’indispensabilità della partecipazione dell’Ente, la Corte ha specificato che, qualora “venga scelta la forma societaria per la costituzione della CER, non essendo detta forma giuridica “espressamente” prevista dalla normativa, deve essere fornita adeguata motivazione sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria” ed ancora che l’Amministrazione dovrà dimostrare “che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile anche con riferimento ai princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”.