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Costituzione del Fondo contenzioso

La Corte dei Conti Basilicata, con delibera n. 42/2025 è intervenuta in merito alla costituzione del fondo contenzioso a fronte del rischio di soccombenza.

Nelle ipotesi di contenzioso rilevante, sostiene la Corte dei Conti ai fini della corretta stima del rischio di soccombenza, “... si dovrà tener conto di tutte le voci che compongono la domanda giudiziale (danno emergente e lucro cessante ex art. 1223 c.c., danno curricolare, interessi, rivalutazione, etc.) così da effettuare un’analisi quanto più possibile accurata per assicurare un accantonamento corrispondente alle reali esigenze dell’ente” (cfr. Sez. Contr. Lombardia, deliberazione n. 95/2022/PAR).

Sul punto, la giurisprudenza contabile, pur riconoscendo le difficoltà implicite nella valutazione dei rischi derivanti dal contenzioso, ha ribadito che “è necessario che l’ente faccia delle opportune e precise valutazioni (in parte, inevitabilmente, discrezionali) sulle variabili sopra indicate, che incidono direttamente sulla quantificazione del fondo. In particolare, la ragionevole determinazione della probabilità di soccombenza e dell’importo da corrispondere alla controparte sono elementi imprescindibili per consentire all’ente una corretta quantificazione degli impatti sul bilancio derivanti dal contenzioso, e la conseguente necessaria copertura attraverso un apposito accantonamento. Il metodo delineato dal principio contabile, pur con le sue difficoltà applicative, è l’unico che consente all’ente una quantificazione verosimile dei potenziali effetti nefasti del contenzioso, e ai soggetti esterni la verifica della congruità dell’accantonamento” (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazione n. 168/2022).

La corretta stima delle probabilità di soccombenza risulta, quindi, imprescindibile ai fini della determinazione dell’ammontare del fondo in esame, che deve essere, dunque, quantificato, in ragione di tali probabilità, in proporzione al valore della causa.

Alla luce di quanto innanzi evidenziato, risulta evidente che le regole espresse dai principi contabili precedentemente richiamati sono finalizzate a consentire all’ente gravato dal contenzioso di premunirsi di una provvista adeguata a mitigare l’impatto sul bilancio delle eventuali sentenze di condanna (cfr. Sez. Contr. Piemonte, deliberazione n. 9/2024/SRCPIE/PRSE).

Ai suddetti principi debbono, dunque, conformarsi tanto l’Ente, il quale è tenuto sia ad un’attenta ricognizione delle cause pendenti sia ad una corretta stima del rischio di soccombenza, quanto l’Organo di revisione, che deve attestare la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato d’amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla richiamata delibera della Sezione delle autonomie n. 14/2017/INPR.

La Sezione sottolinea al riguardo la centralità del ruolo dell’Organo di revisione in ordine alla corretta determinazione del fondo anzidetto. È lo stesso legislatore, infatti, a richiedere al Collegio dei revisori una approfondita e analitica “verifica”, che non si limiti all’ espressione di un mero giudizio. La “verifica” espressamente richiesta dal principio contabile, infatti, “consiste nell’accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato” (Sez. contr. Campania, del. n. 217/2019).