Cosa succede se le risorse del fondo accessorio non sono state impegnate
In tema di gestione risorse decentrate, è utile richiamare la delibera n. 30/2024 della Corte Conti Sicilia che ha affrontato il tema di corretta procedura giuscontabile da adottare ai fini della liquidazione del salario accessorio al personale dipendente.
In particolare, il Comune istante ha chiesto di conoscere “se, pur in assenza di specifico impegno di spesa delle risorse assunto nell'anno di riferimento, si possa procedere a far confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione, in fase di approvazione del rendiconto di gestione dell'anno stesso, economie quantificate nella misura delle risorse inserite in fase di costituzione del fondo, tanto parte stabile quanto variabile, procedendo quindi al relativo impegno e successiva liquidazione dopo l'approvazione del rendiconto e l'applicazione dell'avanzo al nuovo bilancio di previsione, alla luce delle previsioni di cui al paragrafo 5.2, dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .
In alternativa, ove ciò non fosse ammissibile, si chiede, se “ si debba applicare la normativa in merito al riconoscimento di debiti fuori bilancio, e quale fattispecie, considerato che dalla conclusione della contrattazione e stipula del contratto in un esercizio finanziario, durante il quale contestualmente non è stata impegnata la somma oggetto del contratto stesso, scaturisce comunque un obbligo contrattuale dell'Ente al quale non si può dare seguito in mancanza di impegno delle risorse”.
La questione di diritto posta all’attenzione del Collegio concerne l’ individuazione della corretta disciplina da applicare, ai fini dell’erogazione del trattamento accessorio al personale dipendente, nella fattispecie in cui l’Ente ha costituito il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, ha acquisito i pareri favorevoli , ha provveduto alla sottoscrizione finale del contratto decentrato nell’anno di riferimento, ma non ha impegnato le relative somme a fine dell’esercizio né risulta apposito stanziamento nel fondo pluriennale vincolato.
Sul tema -rileva la Corte dei Conti - preme precisare che, la corretta gestione del fondo comprende “tre fasi obbligatorie e sequenziali” e solo nel caso in cui siano adempiute tutte correttamente, nell’esercizio di riferimento, le risorse riferite al fondo possono essere impegnate e liquidate. Più precisamente, la prima fase consiste nell’individuazione, in bilancio, delle risorse (stabili e variabili) che andranno a finanziare il fondo, la seconda nell’adozione, da parte del dirigente, dell’atto di costituzione del fondo, sottoposto alla certificazione dell’organo di revisione, e la terza nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione. Solo quando si completa l’intero iter, l’Ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità) (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo per il Molise, deliberazione n. 15/2018/PAR). La costituzione del fondo, difatti, è un atto unilaterale (determinazione a contrarre) che va adottato da parte del Dirigente prima possibile e si pone in termini di infungibilità rispetto alla successiva fase della contrattazione, momento in cui nasce il rapporto obbligatorio per l’Ente.
La costituzione del fondo, pur atto propedeutico ed essenziale, attribuisce, quindi, un provvisorio vincolo di destinazione alle somme (fisse e variabili) che si perfeziona solo in seguito alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, atto presupposto indefettibile, costituente titolo legittimante, che permette all’Ente di impegnare il fondo e poter pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità).
Proprio alla luce di tali considerazioni va stigmatizzata la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo per la Lombardia, deliberazione n. 53/2021/PAR).
Orbene, l’impegno di spesa connesso al fondo può, quindi, essere adottato solo dopo la sottoscrizione della contrattazione integrativa, difatti “…se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante” (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR).
In merito, il principio contabile punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che “Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.
Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio…….Omissis ………”
Secondo il predetto principio contabile, dunque, nel caso in cui si è costituito il fondo, le risorse risultano definitivamente vincolate e non potendosi assumere l'impegno (non essendo stata approvata la contrattazione integrativa ), le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
Orbene, nel caso giuridico sottoposto al vaglio della Sezione, non solo è stato istituito il fondo ma si è provveduto, altresì, ad attuare, nell’anno, l’iter giuridico previsto ai fini del riconoscimento del trattamento accessorio e si è sottoscritto il titolo giuridico legittimante l’erogazione; ciò che manca, nella fattispecie posta al vaglio della Sezione, è, esclusivamente, l’assunzione del relativo impegno.
Sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, dunque, a fine esercizio, l’Ente, in assenza dell’impegno, potrà far confluire le relative risorse, nel rispetto del principio contabile suddetto, nella quota vincolata del risultato di amministrazione e, in conformità a quanto sancito dall’ordinamento contabile, impegnerà le risorse de quibus nell’esercizio successivo a quello di riferimento.
Tutto ciò posto, rimane, comunque, in capo alla discrezionalità dell’amministrazione istante valutare la sussistenza dei presupposti giuridici, così come richiamati nella presente deliberazione, nonché la verifica del rispetto di quanto previsto dal CCNL ai fini dell’erogazione del trattamento accessorio al personale dipendente (predeterminazione degli obiettivi di performance, delle particolari responsabilità e di quant’altro previsto dal contratto nazionale ed integrativo di settore ).