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Cosa fare per non farsi bocciare dalla Corte Conti la delibera partecipate

La Corte Conti Emilia Romagna, con deliberazione n. 32/2023, ha fornito indicazioni in materia di valutazione della convenienza all’acquisizione di partecipazioni societarie o costituzione società partecipata.

La Sezione ,approvando le “Indicazioni istruttorie preliminari all’esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP)”, mette in risalto come il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall’amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l’espressione del giudizio richiesto dalla Corte – esige una oggettiva serietà di analisi e di verifica che la molteplicità dei presupposti indicati dall’ art. 5 Tusp individuano in modo specifico e puntuale: esso richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d’atto della rappresentazione istruttoria fornita dall’amministrazione.

Al contrario, l’amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla sezione sui singoli parametri del “controllo”, fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico: nell’applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all’organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall’Ente ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, Tusp, e, per altro verso, di fornire all’Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, la Sezione mette a disposizione dell’amministrazione il questionario che dovrà essere allegato alla richiesta medesima, precisando che in assenza di completamento del predetto questionario, il giudizio della Corte si concluderà con un esito negativo.

Il questionario contempla una serie di quesiti analiticamente sviluppati afferenti ai parametri esplicitati dall’art. 5 del Tusp: “necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 [del Tusp], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”, nonché “della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.

DELFINO & PARTNERS AFFIANCA GLI ENTI LOCALI NELLA PREPARAZIONE DELLA DELIBERAZIONE per la costituzione di società partecipate e aumenti capitale o nuove acquisizioni, ex art. 5 Dlgs 175/2016 e smi - TUSP, e nei passaggi successivi.