Corte di Cassazione: la TARI è dovuta anche per i locali inutilizzati
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11130 del 28 aprile 2021, è intervenuta in merito all’assoggettamento alla TARI dei locali inutilizzati.
La tassabilità di locali inutilizzati o privi di allacciamenti è sovente oggetto di contenziosi tra contribuenti ed enti impositori, dal momento che i soggetti passivi ritengono di non dover corrispondere la TARI per questi fabbricati dato che, essendo inutilizzati, non producono rifiuti e pertanto non usufruiscono del servizio di raccolta.
È opportuno ricordare che il presupposto impositivo della TARI, così come disciplinato dall’art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Il presupposto non ha dunque una correlazione con il fatto di usufruire del servizio, ma con il disporre di locali o aree scoperte che, anche solo potenzialmente, sono idonei a produrre rifiuti urbani.
I giudici di Cassazione confermano l’orientamento giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, per il quale “Il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti”.
Per la Corte dunque, la mancata fruizione del servizio, anche in caso di non utilizzo dei locali, non costituisce ragione sufficiente per l’esclusione dalla TARI. La Cassazione aggiunge infine che “la TARI è dovuta, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti” confermando dunque che è sufficiente la disponibilità dei locali a costituire il presupposto per l’applicazione della TARI. Eventuali condizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti (ad esempio per inagibilità dei locali) devono comunque essere comunicate e dimostrate dal contribuente sul quale ricade l’onere della prova.