Corte dei Conti: indicazioni per gli statuti delle società in house
Intervenuta in materia di società in house, la Corte dei Conti Toscana (deliberazione n. 69/2022/VSG) ha rimarcato l’importanza del recepimento degli adeguamento statutari previsti dalla legge e, in particolare, all’art. 16 del TUSP, ribadendo altresì la necessità di inserire previsioni statutarie che blocchino “l’accesso anche a capitali privati con l’attribuzione di conseguenti poteri incisivi nella gestione della società”.
Ulteriormente, i Magistrati hanno evidenziato che “lo Statuto di una società in house pluripartecipata … può … assegnare il potere gestorio ad organi assembleari diversi dal consiglio di amministrazione configurando, così, un peculiare sistema di amministrazione e controllo della società in house, nel quale gli amministratori sono privi di poteri decisionali propri, che derivano, invece, da altri organi della società, e che, comunque, non esercitano in piena autonomia rispetto ad essi”. In tal senso, l’art. 11, co. 9, lett. d) del TUSP, nel punto in cui prevede che “Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società”, non è in contrasto con la disposizione statutaria che preveda la costituzione di un “Organismo di Coordinamento Intercomunale” cui affidare l’esercizio del controllo analogo congiunto. Il citato divieto “non è ulteriormente richiamato dall’art. 16, dedicato proprio alle società in house, la cui disciplina appare, pertanto, speciale e derogatoria” ed “il modello organizzativo dell’in house providing presenta peculiarità strutturali, in particolare il requisito del controllo analogo, tali per cui lo statuto non può replicare tout court regole e procedure previste per le società di capitali di diritto comune. … La diversità morfologica delle società in house” proseguono i Magistrati “si riflette e trova conforto nella possibilità che l’art. 16, comma 2, lett. a) del TUSP assegna agli statuti delle società in house di derogare alle disposizioni dell’articolo 2380 bis c.c., relativo ai poteri degli amministratori nel sistema di governance ordinario, e dell’articolo 2409 novies c.c., concernente i medesimi poteri in caso di opzione per il sistema dualistico; tale scostamento, consentito dal legislatore, va inteso quale deroga all’ordinario sistema di gestione della società per azioni incentrata sul rapporto tra organo amministrativo e assemblea sociale”.