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Corte dei Conti: il punto sul soccorso finanziario

Chiamata ad esprimersi sui rapporti finanziari intercorrenti tra Ente e società partecipata, la Corte dei Conti Lombardia, con il parere n. 31/2022/PAR, ha ripercorso la disciplina vigente in materia di soccorso finanziario, ponendo particolare attenzione all’applicazione concreta delle disposizioni contenute all’art. 14, co. 5 del D.lgs. 175/2016.

Nel merito, operando esplicito rinvio alla disciplina vigente, la Corte ha ricordato come “in assenza di una deroga normativa, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota di capitale detenuta” anche dopo l’eventuale cancellazione della partecipata dal registro delle imprese, e che “non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, alcun obbligo di procedere al ripiano delle perdite o all’assunzione diretta dei debiti di una partecipata”.

In tal senso, “la regola aurea vigente è che il soccorso finanziario è ammesso solo nella prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari, escludendo ripiani a consuntivo”, a nulla rilevando eventuali “altre considerazioni di natura metagiuridica”. Sarebbe, infatti, “arduo spiegare in termini di razionalità economica l’eventuale decisione di un Ente che, in caso di protratta incapienza del patrimonio sociale, si accolli l’onere dei debiti di una società che non può assicurare alcuna prospettiva di una più efficiente prosecuzione dell’attività sociale di pertinenza. L’Ente che, in ipotesi, procedesse in tal senso, dovrebbe congruamente motivare in ordine alle diverse valutazioni di utilità in cui ritenesse di rinvenire il concreto interesse pubblico idoneo a giustificare l’implicita rinunzia al vantaggio della limitata responsabilità patrimoniale della sua veste di socio”.

Il soccorso finanziario è infatti di norma precluso verso quegli organismi partecipati “che presentino reiterate perdite di esercizio” ed “è ammesso unicamente, a tutela dell’interesse pubblico, in presenza di una documentata e motivata prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari, escludendo ripiani a consuntivo.” A nulla rileva l’eventuale accantonamento operato ai sensi dell’art. 21 del TUSP per le perdite registrate dall’organismo in quanto “non determina per l’ente socio alcun obbligo di provvedere al ripiano delle perdite né l’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato”.

Il suddetto divieto opera anche in relazione alle società poste in liquidazione, in considerazione del fatto che “rimangono in vita … al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, … e non possono, per definizione, prospettare alcuna possibilità di recupero o risanamento” e per quelle a partecipazione pubblica totalitaria, anche nel caso di società a responsabilità limitata ove vi è autonomia patrimoniale perfetta con “separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci, i quali non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria".


Ricordiamo che, per il prossimo 11 marzo, Delfino & Partners ha organizzato un webinar in materia di partecipazioni pubbliche. Il seminario, ripercorrendo i principali adempimenti ricorrenti, dedicherà un particolare focus al tema dei controlli sulle società partecipate, ex TUEL e TUSP, nonché sui vincoli in materia di soccorso finanziario. Con la partecipazione al suddetto webinar sarà altresì resa disponibile una monografia elaborata dai consulenti Delfino & Partners sugli argomenti trattati nell’incontro.