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Corte dei Conti e AGCM: orientamenti sul controllo congiunto

La Corte dei Conti Toscana si è recentemente espressa, con deliberazione n. 69/2022/VSG, in materia di società a controllo pubblico, anche congiunto. In particolare, proponendo alcune considerazioni sulla nozione ex art. 2, comma 1, lett. b) e m) del TUSP, i Magistrati hanno evidenziato come la ricomprensione di un organismo nel novero delle società a controllo pubblico risulti essenziale ai fini dell’individuazione dell’ambito “soggettivo di applicazione di uno specifico aggregato di norme del TUSP, distinto rispetto a quello che fa riferimento alle mere “società partecipate” (destinatarie di norme del TUSP solo in ragione degli obblighi imposti alle pubbliche amministrazioni socie) e a quelle “in house” (incise dalle norme che hanno come destinatarie le “società a controllo pubblico” e da quelle specifiche, quali gli artt. 12 e 16)”.

In tal senso il Collegio ha confermato come “il controllo può sussistere “anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”; quest’ultimo caso trova disciplina nel “principio contabile internazionale IFRS n. 11, ove nell’ambito dell’Appendice A “Definizione dei termini” è precisata la nozione di controllo congiunto”.

Ulteriormente “se la sommatoria delle partecipazioni pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico (così Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG)” in quanto “la presenza di soli soci pubblici (…) esclude la sussistenza di indirizzi gestionali che possano essere estranei alla sfera pubblica, portando a qualificare la società come a controllo pubblico”. Al contrario, nel caso in cui vi sia “una società a partecipazione pubblica maggioritaria, frammentata fra più enti pubblici, ai fini dell’esclusione della configurabilità di una società come “a controllo pubblico”, l’ente socio è tenuto a fornire dimostrazione, attraverso un’analisi della fattispecie concreta, dell’assenza di forme di controllo da parte di più enti pubblici partecipanti oppure della sussistenza di un’influenza dominante - formalizzata in un patto parasociale o in specifiche clausole statutarie o contrattuali – riconducibile al socio privato o a più soci privati, nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie (cfr. ex plurimis Sezione regionale di controllo per il Veneto deliberazione n. 18/2021/PAR)”.

Sull’argomento è altresì anche intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con il parere n. AS1831, analizzando un caso puntuale, ha ritenuto che l’inserimento all’interno dello statuto societario di una disposizione che prevede la “gestione unitaria delle partecipazioni” per conto delle amministrazioni partecipanti “lascia intendere la presenza di un controllo congiunto dei … soci pubblici”. Ciò anche alla luce della delibera n. 44/2018 della Corte dei Conti Emilia Romagna, cui l’Autorità ha fatto richiamo, sottolineando in particolare come “l’ipotesi di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile può ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato … Dalla qualificazione della partecipazione … come di controllo … consegue la necessità di includere tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quelle indirettamente possedute tramite questa … e le società da questa controllate”.