Corte Conti, sostituzione del personale cessato
La Corte dei conti Lombardia, ha risposto con delibera n. 167/2021 ad una richiesta di parere volta a superare i dubbi interpretativi sull’applicazione della disciplina in materia di capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato dei comuni, introdotta dal decreto legge n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione.
Il Comune istante ha chiesto, in particolare, “di chiarire se il collocamento dell’ente nella fascia degli enti virtuosi consenta allo stesso di espandere la propria spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato (comprensiva degli incrementi di spesa per il nuovo personale e della spesa storica derivante dalla sostituzione del personale cessato) fino al limite del “valore soglia””
La Corte dei conti si è pronunciata nel seguente modo: “La sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità assunzionale del comune. Tale capacità deve essere improntata al “principio della sostenibilità finanziaria” della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall’art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020, salvo la possibilità per l’ente di piccole dimensioni, che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà disciplinata dall’art. 5, comma 3 del D.M. sopra richiamato; ipotesi quest’ultima, tuttavia, non sovrapponibile nel caso di specie, che pertanto rientra nel perimetro della disciplina normativa generale, conformemente al disposto di cui all’art. 14 delle preleggi al codice civile”.