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Corte Conti ribadisce che il welfare integrativo non fa parte del salario accessorio

La legge di bilancio 2025, Legge 207/2024 art. 1 commi da 124 a 127 prevede la soggezione al limite dei trattamenti economici accessori di cui all’art. 23, comma 2, del DL n. 75/2017 delle risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale. Come rileva ANCI, tale disposizione crea difficoltà operative ai Comuni e alle Città Metropolitane sede di contrattazione decentrata integrativa anche alla luce della recentissima pronuncia della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 17/2024.

La Corte Conti Veneto, nella delibera n. 33/2025, non ha considerato il novellato disposto normativo, che tra l’altro è frutto della posizione della Ragioneria Generale dello Stato.

Alla richiesta di parere se le risorse del fondo decentrato destinate all’implementazione delle misure di welfare integrativo, stante la natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale delle predette misure, possano essere considerate non soggette al limite del fondo di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, la Sezione regionale di controllo per il veneto si esprime nel merito in conformità a quanto enunciato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 17/2024/QMIG

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, conferma che “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali”.


Richiamo normativo

Legge 207/2024 art. 1 commi da 124 a 127 - Benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti (Welfare contrattuale)

124. Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

125. Le risorse stanziate con la legge 8 agosto 2024, n. 118, sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti possono essere destinate a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

126. All'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « non possono essere» sono sostituite dalla seguente: « sono»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

127. Le disposizioni di cui al comma 126 si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.