Corte Conti allineata alla norma sui finanziamenti esterni per il personale
L’art. 57 comma 3 septies del DL 104/2020 convertito in Legge 126/2020 dispone “A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.
La Corte dei Conti Liguria, con delibera 93/2020 ha sostenuto la stessa tesi. La Sezione, in riscontro al parere del Comune di Genova, ritiene che possa essere escluso, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinato dall'arte. 33, comma 2, del DL 34 del 2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale un tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell'art. 2 del DL 109 del 2018, convertito dalla legge n. 162 del 2019. Il tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile.