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Corsi di nuoto con IVA al 22%

I corsi di nuoto impartiti da una Associazione sportiva dilettantistica, prevalentemente a bambini, non possono essere riconducibili nell'ambito dell'esenzione dall'IVA, in quanto, fermo restando l'eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione "di insegnamento scolastico o universitario", come emerge dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza causa C-373/19, emanata nel 2021).

Ne consegue che ai corrispettivi percepiti a fronte dei corsi di nuoto si applica l'IVA nella misura ordinaria del 22 per cento. Lo chiarisce la Risposta n. 393/2022.

In particolare, precisava la sentenza "l'insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto nei confronti principalmente di bambini e diretto all'apprendimento delle basi e delle tecniche della disciplina del nuoto, presenti un'indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario".

Analoghi principi erano stati applicati per le scuole di volo, di vela e per le scuole guida (vedasi a tal proposito la sentenza causa C-449/07 del 2019) e sono applicabili anche quando i corrispettivi siano incassati direttamente dall'Ente locale, nel caso di gestione diretta delle piscine.