Corrispettivi telematici ed IVA: indicazioni su operazioni escluse
Nella Consulenza giuridica n. 3/2022 l'Agenzia delle entrate fornisce numerosi chiarimenti sulla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ex articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ed il relativo tracciato XML. Da tale trasmissione sono esclusi gli enti locali in quanto generalmente esonerati dalla certificazione dei corrispettivi, ad eccezion fatta per le farmacie comunali.
La nota è comunque di interesse perché affronta il trattamento fiscale e la relativa codifica in fatturazione elettronica di numerose prestazioni "escluse" tra cui l’addebito al cliente della “Tassa di soggiorno” dovuta unitamente al corrispettivo per le prestazioni alberghiere e l’addebito al cliente del “Contributo Regionale e Provinciale” dovuto unitamente al corrispettivo per le prestazioni di manutenzione (controllo fumi) degli impianti di riscaldamento a caldaia. Per tali importi andrà utilizzato il codice N.1 in luogo di quello N.2.
Viene analizzato anche il caso dello "sconto a pagare", ovvero quello in cui l’esercente decide volontariamente di registrare il corrispettivo totale ma di far pagare al cliente una somma inferiore allo stesso. L'Agenzia ricorda che il corrispettivo (imponibile e IVA) da contabilizzare è sempre al lordo dello “sconto a pagare”. Tra i casi in cui si usa il campo, è incluso anche il "bonus vacanze".
Analizzati anche i casi dell'utilizzo dei voucher o buoni multi e monouso, che sono utilizzati anche dagli enti locali per l'erogazione di contributi (es. il "buoni alimentari"). Trattandosi di buoni multi-uso l'Agenzia precisa che "il momento impositivo IVA si verifica alla presentazione degli stessi quale pagamento del bene/servizio acquistato, risultando indifferente, sotto tale profilo, se l’emittente il buono sia lo stesso cedente/prestatore o un terzo. Il blocco 4.2.4<ScontoApagare> andrà quindi valorizzato in entrambe le ipotesi" mentre sul ristoro del buono multiuso (i.e. la presentazione al terzo emittente da parte del cedente/prestatore per ricevere l’equivalente monetario) "normalmente avviene in ragione di precedenti accordi tra gli operatori economici - laddove si potrà tener conto dell’eventuale commissione per l’opera prestata - e la cui regolamentazione fiscale non può prescindere dagli stessi (cfr., ad esempio, per un caso peculiare, la risposta ad interpello n. 617 pubblicata il 23 dicembre 2020), sarà normalmente oggetto di documentazione secondo le regole proprie delle operazioni tra soggetti passivi d’imposta".