Correzione errore materiale nella lex specialis, non bastano i chiarimenti della stazione appaltante
Il TAR per la Basilicata con sentenza n. 438/2024, decidendo sull’annullamento di tutti gli atti relativi ad una gara e della conseguente aggiudicazione, si è occupato della modalità richiesta al fine di corregge l’errore materiale contenuto nella legge di gara.
La ricorrente, in particolare, lamentava, tra le altre, che la stazione appaltante avrebbe cambiato una disposizione relativa al possesso di una certificazione “UNI EN” modificandola rendendo in merito dei meri chiarimenti “apportato una sostanziale e surrettizia modifica dei requisiti di partecipazione in fase di formulazione dei chiarimenti”, mentre, la controinteressata sosteneva che il disciplinare di gara fosse affetto sul punto da un evidente refuso, non essendo più in vigore la normativa UNI EN citata e ciò fosse un dato ben conoscibile dagli operati economici.
In merito il Collegio ha osservato come “l’errore materiale non sia emendabile con lo strumento dei chiarimenti, in quanto, secondo la giurisprudenza, l’errore materiale o l’omissione commessa nella lex specialis richieda un’apposita rettifica del bando e del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento” (Cons. Stato, , sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64; TAR Lazio, sez. III-quater, 6 dicembre 2018, n. 11828; Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2017, n. 5162), evidenziando, pertanto, che “la pretesa correzione dell'asserito errore materiale nell’indicazione della certificazione di qualità si sarebbe dovuta attuare tramite un'apposita rettifica del disciplinare di gara da parte della stazione appaltante, fatta con le stesse forme di adozione di tale atto, e non già mediante un mero “chiarimento”, come invece avvenuto in concreto”.
Il TAR, alla luce delle suesposte considerazioni, conclude che solo utilizzando l’appena citato procedimento la stazione appaltante aggiudicatrice avrebbe potuto “disapplicare il regolamento imperativo della procedura di affidamento da essa stessa predisposto, e al quale la stessa deve comunque sottostare”.