Corretto affidamento diretto tra 40.000 e 100.000 euro
Il TAR Lazio, con sentenza 705/2021, ha ammesso la procedura negoziata sotto-soglia, indetta ex art. 157, comma 2, e art. 36, comma 2, lett. b), del Dlgs. 50/2016, che prevede “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b)”,
In virtù di tale norma è possibile procedere all’affidamento diretto previa valutazione per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Ai sensi delle norme suindicate, il suddetto affidamento deve avvenire non già nel rispetto delle rigorose e dettagliate procedure previste dal codice dei contratti pubblici, bensì “nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”, oltre che in quello di rotazione.
Nel caso in esame, che tiene conto delle norme del DL 32/2019 “Sblocca cantieri” la lettera di invito prevedeva gli elementi valutabili e i criteri di valutazione, il punteggio minimo e massimo attribuibile a ciascuno di essi, nonché uno specifico metodo di attribuzione di esso.