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Corretta determinazione Fondo pluriennale vincolato

La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 5/2023 è intervenuta in materia di Fondo Pluriennale Vincolato, sottolineando l’’importanza di una scrupolosa programmazione della spesa di investimento, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, che devono essere costantemente aggiornati, e del corretto impiego del FPV, strumento essenziale al fine di avvicinare il momento dell’acquisizione delle risorse a quello del loro impiego secondo il principio della competenza finanziaria potenziata.

La componente temporale costituisce l’elemento determinante per l’efficacia del ciclo di realizzazione dell’investimento pubblico e trova uno strumento di monitoraggio nell’istituto del FPV il quale, a seguito della modifica dei principi contabili operata con il d.m. 1 marzo 2019, viene costituito sull’intero quadro economico all’atto dell’avvio della fase di progettazione del livello minimo, sulla base della mera prenotazione della spesa, ma con l’obbligo di attivare gli strumenti di controllo sul rispetto dei tempi di progettazione al fine di poter confermare nel rendiconto dell’esercizio successivo le risorse nel FPV evitando di far confluire le somme in economia, con l’obbligo di iniziare nuovamente il ciclo.

La Sezione ha già avuto modo di evidenziare che “... l’imputazione delle spese di investimento in un unico esercizio vanifica, nella sostanza, lo strumento contabile del FPV, funzionale a dare contezza tanto all’Esecutivo quanto al Consiglio comunale nonché agli stessi cittadini dei tempi di realizzazione dell’opera attesa. Infatti, la rappresentazione delle risorse di investimento in un unico anno non risponde alla ratio dell’istituto armonizzato, limitandosi a riproporre la classica modalità contabile di riconduzione in bilancio degli stanziamenti con (eventuale) riporto, a seconda dei casi, a residuo proprio o a residuo di stanziamento, delle risorse, rispettivamente, non pagate o non ancora impegnate nonché dei pagamenti effettuati2

Va rimarcato, quindi, che il corretto utilizzo dello strumento del FPV introdotto dalla contabilità armonizzata e l’adeguata programmazione dei lavori divengono attualmente essenziali nell’ambito dell’assegnazione di risorse europee, pena, in caso di mancato raggiungimento dei target e milestone definiti, la restituzione del finanziamento ottenuto: il conseguente, probabile, detrimento degli equilibri di bilancio (le risorse del PNRR revocate dovrebbero essere sostituite con risorse proprie alternative) si aggiungerebbe al sicuro pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione degli obiettivi attesi, oltre ai riflessi indotti dagli interventi programmati e non realizzati.