Copertura finanziaria già in fase di avvio acquisto partecipazioni societarie
È stata censurata dalla Corte dei Conti Campania, deliberazione n. 211/2023/PASP, l’operazione di acquisto di una partecipazione societaria da parte di un Ente locale. Tra le criticità emerse, la Magistratura contabile ha osservato che nell’atto deliberativo adottato “non è presente alcuna iscrizione a bilancio dell’ente, nemmeno in via previsionale”.
In merito è stato richiamato “il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria, cd. potenziata" il quale “prevede che le obbligazioni siano registrate quando l’obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile”.
Sul punto viene altresì in rilievo il punto 5.1 del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 che dispone “che “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.
Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute, sono cancellate quali economie di bilancio.
L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
La Sezione ha poi proseguito ricordando come il medesimo principio contabile preveda al paragrafo 9.1 “che “L’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta, comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.”
Ciò, in quanto “l’individuazione della copertura deve essere contestuale alla previsione dell’onere, oltreché congrua e attendibile” (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 51 del 2023, n. 226, n. 156 e n. 106 del 2021 e n. 197 del 2019).”