Copertura di rischi per danni cagionati a terzi nel quadro economico
La Corte dei Conti Piemonte, con delibera n. 145/2024 ha risposto a quesiti di ente locale inerenti la necessità o meno, per l’amministrazione, di stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi di risarcimento per danni cagionati a terzi, sulla base della previsione di tale voce di spesa tra quelle espressamente menzionate “all’interno del quadro economico, nella voce incentivi tecnici quota vincolata di cui all’art. 45 comma 5 del nuovo codice degli appalti”.
Il Comune nel dettaglio premette che, a suo dire, “il divieto di assicurare i propri dipendenti per responsabilità civile verso terzi per colpa grave previsto dall’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sia superato dalla norma del codice degli appalti art. 45 che risulta norma speciale”; indi si sofferma sulla generalità e astrattezza della questione e sull’attinenza della stessa alla contabilità pubblica, al fine di sollecitare l’esame del merito da parte del Collegio.
Il Comune istante ha posto alla Corte dei Conti tre distinti quesiti.
Con il primo, il Comune chiede di sapere se “sia tenuto alla stipula di polizza assicurativa per colpa grave che copra la Responsabilità civile verso terzi dei dipendenti incaricati quali RUP e direttori di esecuzione per le forniture di beni e servizi, se nominati, anche per importi inferiori a €. 500.000,00”.
Il secondo quesito, che si pone solo in caso di soluzione affermativa data a quello precedente, chiede di conoscere se “la polizza assicurativa possa ricomprendere tutte le attività svolte dal R.U.P. di cui all’Allegato I.10, ovvero sia limitata ad alcune di esse”, nell’ipotesi in cui la relativa spesa sia posta “a carico del Quadro Economico nell’ambito della quota residuale del 0,20% di cui al comma 5, dell’art. 45 d.lgs. 36/2023”.
In ultimo, l’amministrazione interroga la Sezione in merito al fatto che, ai fini della “corretta previsione”, “sia comunque necessario l’inserimento nel regolamento che regola gli incentivi tecnici, prevedendo una quota prioritaria da destinare al finanziamento di tali spese, ai sensi del comma 7 lettera c) del predetto art. 45 d.lgs. 36/2023”.
La Sezione premette che il ragionamento del comune istante, secondo cui “il divieto di assicurare i propri dipendenti per responsabilità civile verso terzi per colpa grave previsto dall’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sia superato dalla norma del codice degli appalti art. 45 che risulta norma speciale”, non è condivisibile.
Infatti, il citato comma 59 dell’articolo 3 della L. n. 244/2007 non ha semplicemente “posto un principio (…) circa l’illegittimità della stipulazione da parte della p.a. di polizze assicurative volte alla copertura di danni erariale dei propri dipendenti”, sul punto recependo in realtà l’orientamento dottrinario e giurisprudenziale sino ad allora affermatosi, che faceva leva sulla mancanza o illiceità della causa di siffatti contratti assicurativi (in cui il potenziale danneggiato assicurerebbe il potenziale danneggiante contro il rischio per quest’ultimo di subire proprie azioni di rivalsa), ma commina invece una specifica nullità contrattuale, tuttora vigente, relativa a un’ipotesi circoscritta di contratto assicurativo.
Per rispondere al primo quesito, il Collegio trae la conclusione che, per le forniture di importo inferiore a € 500.000,00, il problema non si ponga, in quanto la nomina del direttore di esecuzione diverso dal RUP è prevista solo per importi superiori ai 500.000 euro. Tale soluzione è sostenuta anche dalla Sezione regionale campana della Corte dei conti che, con il parere n. 191/2023, ha recentemente chiarito che “rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00.
Nel secondo quesito, l’Ente nell’ipotesi in cui la relativa spesa sia posta “a carico del Quadro Economico nell’ambito della quota residuale del 0,20% di cui al comma 5, dell’art. 45 d.lgs. 36/2023”, dubita del fatto che “la polizza assicurativa possa ricomprendere tutte le attività svolte dal R.U.P. di cui all’Allegato I.10,ovvero sia limitata ad alcune di esse”. La Sezione ritiene che la stipulanda polizza assicurativa possa avere ad oggetto le sole attività tecniche svolte dal R.U.P. di cui all’Allegato I.10, come richiamato dall’articolo 45 comma 1 del codice e che, trattandosi di copertura obbligatoria, essa debba riguardare tutte le prestazioni di cui all’Allegato I.10 concretamente richieste al RUP nella singola procedura di affidamento.
In ultimo, l’amministrazione interroga la Sezione in merito al fatto se, ai fini della “corretta previsione”, “sia comunque necessario l’inserimento nel regolamento che regola gli incentivi tecnici, prevedendo una quota prioritaria da destinare al finanziamento di tali spese, ai sensi del comma 7 lettera c) del predetto art. 45 d.lgs. 36/2023”.
Rimanendo fermo che, per l’erogazione di detti incentivi e l’integrazione dei relativi criteri, l’ente debba munirsi di un apposito atto generale unilaterale, la Sezione ritiene che in sede municipale la fonte idonea possa anche essere individuata nel regolamento (vista l’autonomia regolamentare conferita all’ente ex articolo 7 del D. Lgs n. 267/2000), che andrà aggiornato in recepimento dei contenuti del nuovo codice dei contratti pubblici. La predeterminazione da parte dell’amministrazione erogante è infatti una condizione essenziale, unitamente alla contrattazione decentrata, ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto di tali risorse.
Rimane invece oscuro il riferimento, nel quesito, alla possibile previsione di “una quota prioritaria da destinare al finanziamento di tali spese”, dal momento che i criteri di ripartizione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva e questo Collegio non ritiene di poter dare indicazioni in merito a priorità di sorta a valere rispetto alle altre destinazioni previste dalla norma sub lettera a) (“attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi”) o sub lettera b) (“specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche”) del comma 7 dell’articolo 45 in commento.
Pertanto anche al terzo quesito il Collegio ritiene di poter dare risposta affermativa, nei sensi e limiti sopra precisati.