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Copertura delle spese correnti permanenti con entrate ricorrenti, dimostrazione in Nota integrativa

La copertura delle spese correnti libere (non vincolate) permanenti con entrate correnti libere ricorrenti, deve essere dimostrata in Nota integrativa. Lo ricorda il principio di programmazione All. 4/1 al Dlgs 118/2011 e smi al paragrafo 9.11.3:

La nota analizza l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

b) condoni;

c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;

d) entrate per eventi calamitosi;

e) alienazione di immobilizzazioni;

f) le accensioni di prestiti;

g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,

c) gli eventi calamitosi,

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,

e) gli investimenti diretti,

f) i contributi agli investimenti.