Coordinamento del controllo pubblico alla base della sostenibilità della partecipazione
Nella delibera n. 118/2024/VSGO la Corte dei Conti Emilia-Romagna ha inizialmente ripreso il proprio precedente parere (delibera n. 128/2018/VSGO) in cui, nell’ambito dell’analisi della ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art.24 del TUSP, osservava “che l’ipotesi del controllo di cui all’art. 2359 c.c. potesse ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferivano a più pubbliche amministrazioni e organismi con capitale pubblico maggioritario, i quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall’ esistenza di un coordinamento formalizzato.” In tal caso i Magistrati avevano evidenziato la necessità “che l’Ente assumesse le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici, allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere”… Sotto questo ultimo profilo si sottolineava come l’art. 4 TUSP richiedesse un necessario vincolo di scopo partecipativo che, ragionevolmente, non troverebbe adeguata soddisfazione qualora le pubbliche amministrazioni che posseggono partecipazioni agissero separatamente e in modo non coordinato, rendendo di conseguenza non praticabile al meglio “il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” che è, invece, la ragione stessa del mantenimento della titolarità della quota. Diversamente opinando, infatti, tali partecipazioni potrebbero tradursi in un mero sostegno finanziario all’organismo societario, come tale non consentito nell’ambito del sistema delineato dal D.Lgs. n. 175 del 2016. In conseguenza si precisava che il necessario coordinamento formalizzato implicava il successivo adeguamento delle previsioni statutarie alle normative di riferimento per le società a controllo pubblico richiamate dal TUSP e, in particolare, la necessità dell’organo amministrativo unico, salvo motivata eccezione (art.11, c.2).”
Nuovamente tornata sul tema, la Sezione ha poi richiamato a sostegno di tale interpretazione anche l’orientamento del TAL Lazio che, nella sentenza n. 6983/2024, ha evidenziato come sia possibile desumere l’elemento del controllo pubblico “anche dall’esame dei quorum deliberativi delle delibere assembleari relative a decisioni strategiche dell’attività sociale, adottate pressoché sempre all’unanimità, a conferma di come le pubbliche amministrazioni […] che detengono partecipazioni azionarie abbiano in concreto influito sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale anche ai sensi dell’art. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 175 del 2016. Tale conclusione, si pone, inoltre, in linea con i principi espressi dal Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 4 del TUSP impone alle società pubbliche un vincolo di scopo in forza del quale “possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l’oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi - è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico” (sentenza 23 gennaio 2019, n. 578)”.