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Conversione DL Rilancio, i primi emendamenti

Prosegue il dibattito in Commissione Bilancio alla Camera sul ddl di conversione in legge del DL 34/2020 "Rilancio". I primi emendamenti relatori prevedono per gli enti locali una nuova modifica alla procedura di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa  ed i seguenti emendamenti:

 "1-bis – Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell’organo esecutivo."

Motivazione: La ripresa dell’offerta culturale è indispensabile al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica. Essa inoltre è egualmente fondamentale per la ripresa di fiducia nella socialità e nella mobilità anche a scopi turistici. Il settore e gli operatori culturali sono colpiti dall’epidemia in termini proporzionalmente assolutamente assimilabili a quanto avviene nel settore turistico. L’emendamento attribuisce agli organi esecutivi degli Enti Locali la facoltà di disporre la misura, sostenuta con finanza propria.

"164-bis. Ai  fini   dell'Indicatore  della   Situazione   Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall’INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

Motivazione: L'emendamento si rende necessario per dare piena attuazione della sentenza del Consiglio di Stato (Sentenza n. 842/2016). Uno dei passi più significativi della Sentenza sottolinea che «[…] l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile. È appena da osservare che il sistema delle franchigie, a differenza di ciò che affermano le appellanti principali, non può compensare in modo soddisfacente l’inclusione nell’ISEE di siffatte indennità compensative, per l’evidente ragione che tal sistema s’articola sì in un articolato insieme di benefici ma con detrazioni a favore di beneficiari e di categorie di spese i più svariati, onde in pratica i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità.»

L’emendamento è inoltre volto a chiarire che le somme corrisposte a titolo di indennità e le somme, comunque corrisposte, a titolo di invalidità, non entrano a far parte della giacenza media dei conti correnti bancari, utile ai fini ISEE.

 

45-bis. 1. Al comma 555 della 27 dicembre 2019, n. 160, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Il limite di cui al periodo precedente è incrementato, per il solo anno 2020, di 1/12 per tutti i comuni e le province che hanno deliberato il  ricorso alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale   o   la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 267, o che hanno  deliberato  un  piano  di  interventi  pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti."

Motivazione: Aumento di 1/12 per anticipazione di tesoreria enti in dissesto e in predissesto

39 bis 1.Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, nel rispetto dell’articolo 1 comma 686 lettera b) della Legge 30 dicembre 2018 n.145, per la durata di 12 anni e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell’azienda sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività.

2. Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario,  agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.                     

 

Art. 4 bis (Modifiche al decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75)

1. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 20, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020».

Motivazione: Con la circolare applicativa in materia di stabilizzazione del personale precario, dirigenziale e non, appartenete al Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 75 del 2017, come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Dipartimento per la Pianificazione strategica Servizio l, ha chiarito che ai commi 1 e 2 del D. lgs n. 75/2017, il Legislatore ha previsto, stante la carenza di personale nella P.A., i soggetti che maturano il diritto alla stabilizzazione, mentre la legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un verso ha ampliato la platea dei soggetti stabilizzabili e per altro verso ha posticipato il termine entro cui può essere maturato il requisito dell’anzianità di servizio utile alla stabilizzazione. Nello specifico la circolare ha chiarito che il comma 10 dell’art. 20 del D.lgs n. 75/2017, così come modificato dall’articolo 1 comma 468, prevedendo che i beneficiari dei processi di stabilizzazione rientrino nel campo della Dirigenza e del Comparto Sanitario Tecnico Professionale e Amministrativo delle S.S.R, ha incluso quindi anche il personale non dirigenziale delComparto generando quindi l’ampliamento della platea dei soggetti stabilizzabili, ma allo stesso modo chiarisce che per tali soggetti rimane fermo il termine di maturazione del requisito del 31.12.2017 previsto ai fini dell’anzianita del servizio prestato di cui al comma 1 lettera c), al comma 2, letter b). Mentre il comma 11-bis dell’art. 20 della legge Madia introdotto dall’articolo 1 comma 466 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto la posticipazione del termine (al 31/12/2019) per la maturazione del requisito di cui al comma 1 lettera c), e al comma 2, lettera b) limitatamente al personale medico tecnico professionale ed infermieristico. Infine con il Mille Proroghe del 2020, il termine del 31/12/2019 è stato prorogato al 31/12/2020, ma limitatamente al personale di cui al comma 1 dell’articolo 20 del D.lgs 75/2017. Alla luce di quanto sopra, stante la persistente carenza di personale nonché l’improvvida quanto giustificata disparità di trattamento per i lavoratori precari di cui al comma 1 e comma 2 del citato D.lgs., si ritiene opportuno nonché equo e garante di maggiore giustizia sociale, estendere la proroga al 31/12/2020 per la maturazione del requisito di cui al comma 1 lettera c), comma 2 lettera b) anche ai lavoratori amministrativi precari di cui al comma a 2 del D.lgs n. 75/2017.

In estrema sintesi si evidenzia una disparità di trattamento tra precari, le normative in questione, infatti distingue fra due categorie di precari, ed in particolar modo distingue tra coloro i quali hanno prestato servizio in forza di un contratto a tempo determinato, comma 1, e coloro i quali lo hanno prestato in forza di un contratto di lavoro flessibile, comma 2. Quand’anche poi si dovesse ritenere eque le modalità di stabilizzazione scaturenti dalla suddetta distinzione, risulterebbe oltremodo incomprensibile una distinzione anche nei termini per la maturazione del medesimo requisito; infatti i precari amministrativi con contratto a tempo determinato hanno tempo fino al 31/12/2020 per maturare il requisito, mentre i precari amministrativi con contratto flessibile continuano ad avere immutato il loro termine, vale a dire al 31/12/2017.