← Indietro

Conversione DL Milleproghe, tutti gli emendamenti

La conversione in legge del DL 228/2021 Milleproroghe è stata definita dalle Commissioni riunite alla Camera. Lunedì il testo dovrebbe ricevere la fiducia dell'aula.

Ecco il TESTO EMENDATO.

Il provvedimento in materia di enti locali interviene:

prorogando al 31 dicembre 2022 il termine a partire dal quale la gestione in forma associata delle

funzioni fondamentali dei piccoli comuni diviene obbligatoria (il testo originario del decreto-legge

dispone la proroga al 30 giugno 2022) (articolo 2, comma 1);

stabilendo un nuovo termine di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio 2023, entro il quale le province in

dissesto finanziario, che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022,

possono raggiungere l'equilibrio finanziario

modificando il termine di riferimento per lo smaltimento dei debiti commerciali a favore dei comuni

sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro,

prevedendo che i debiti commerciali oggetto della definizione transattiva sono quelli certi, liquidi ed

esigibili al 31 dicembre 2020 (art. 3, comma 5-bis, lett.a);

prorogando di trenta giorni il termine entro il quale i comuni in predissesto, che hanno approvato il

piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza

epidemiologica da Covid-19, possono comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano (art. 3,

comma 5-bis, lett.b) e c);

prorogando al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i comuni in predissesto che presentano

criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività

e del territorio, devono trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo

istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (art. 3, comma 5-bis, lett.a);

prorogando al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura

di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio

finanziario pluriennale (art. 3, comma 5-bis, lett.b));

estendendo fino al 31 dicembre 2026 ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore

a 250.0000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la

possibilità, già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di

assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell'ambito degli uffici di diretta

collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti

di spesa (art. 1, comma 12-bis);

estendendo fino al 31 dicembre 2026, ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore

a 250.0000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la

possibilità, già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di

assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell'ambito degli uffici di diretta

collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti

di spesa (art.1, comma 12-bis);

dettando una disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le assunzioni a termine

effettuate dalle società in house qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni

pubbliche per l'accelerazione degli investimenti pubblici (articolo 1, comma 13-bis);

estendendo al 2022 la possibilità per le regioni e le province autonome di anticipare l'utilizzo

dell'avanzo di amministrazione (articolo 3, comma 6-bis)

prorogando dal 30 marzo al 31 maggio 2022 il termine entro il quale le Regioni devono comunicare alla

Ragioneria generale dello Stato la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti

effettuati nell'anno 2021, ai fini del ripiano dei disavanzi regionali per gli anni 2014 e 2015 (articolo 3,

comma 6-bis);

dettando misure organizzative per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle

Regioni (articolo 3, comma 5-quater).

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.