Conversione DL 18/2020, applicazione avanzo libero in esercizio provvisorio
Anche in sede di conversione del DL 18/2020 il legislatore si è sforzato di consentire l’applicazione dell’avanzo libero prima del tempo, consapevole della delicatezza della questione. Come noto, l’avanzo libero non esiste fino a quando non è esecutiva la delibera di Consiglio comunale che approva il rendiconto.
Il Senato ha approvato un emendamento (A.S. 1766), che consente di applicare l’80% dell’avanzo libero, anche in esercizio provvisorio, nel periodo che intercorre tra la data di verbale dell’ Organo di revisione di approvazione dello schema di rendiconto 2019 già approvato dalla Giunta e la data di approvazione in Consiglio.
In queste breve lasso di tempo, talvolta veramente una manciata di giorni tenuto conto della realtà operativa, la Giunta potrebbe con variazione d’urgenza applicare avanzo libero 2019 fino all’80% dello stesso, seguendo comunque la priorità dell’art. 187 comma 2 Tuel. E’ chiaro che se esistono debiti fuori bilancio o squilibri di parte corrente (per il cui intervento è chiamato in causa il Consiglio) la Giunta non potrà applicare corrispondente avanzo libero. Le spese per l’emergenza sono considerate spese non permanenti e quindi si possono coprire con avanzo libero; ma forse non occorreva una norma per specificarlo.
La norma approvata dal Senato inserisce un periodo al comma 2 dell’art. 109 DL 18/2020: "L’utilizzo dell’avanzo libero di cui al precedente periodo è autorizzato, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’ottanta per cento dell’avanzo libero, nel caso in cui l’organo di esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’art. 239, primo comma lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
A ben vedere, la nuova disposizione porterà un vantaggio agli enti locali, in particolare le Province, che approveranno il bilancio 2020-2022 a fine luglio e che potranno superare un ostacolo non solo lessicale posto dall’art. 187 comma 2 Tuel: "La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità"… (omissis)
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