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Conversione DL 125/2020, cessazione organi società partecipate

Il nuovo comma 4 bis dell’art. 1 DL 125/2020 emendato in sede di conversione in legge al Senato, propone l'applicazione alle società in house, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, della disciplina prevista dal codice civile in materia di cessazione degli organi amministrativi e di controllo, in luogo della disciplina prevista dalla legislazione vigente nella stessa materia per le società a partecipazione pubblica.

L'aggiuntivo comma 4-bis - proposto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.500 (testo 2) - propone innanzitutto che, in ragione dell'emergenza da COVID-19, dal 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020, non si applica l'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ai sensi del quale agli organi di amministrazione e controllo delle società in house (società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici) si applica il decreto-legge n. 293 del 1994 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 293 del 1994, gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

In base all'articolo 3, inoltre, gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo (comma 1). Inoltre, nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità (comma 2). Infine, gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli (comma 3).

Ai sensi dell'articolo 4, entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti (comma 1). Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo (comma 2).

In base all'articolo 6, infine, decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono (comma 1) e tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli (comma 2). I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva (comma 3).

In base al comma aggiuntivo in esame, inoltre, nel suddetto periodo, agli organi delle società in house si applicano gli articoli 2385, comma 2, e 2400, comma 1, ultimo periodo, del codice civile.

L'articolo 2385 del codice civile disciplina la cessazione degli amministratori delle imprese. In particolare, il comma 2 prevede che la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

L'articolo 2400 del codice civile disciplina, invece, la nomina e cessazione dall'ufficio dei sindaci. Il comma 1, ultimo periodo, in particolare, dispone che la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Nel medesimo periodo, sono altresì fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non siano stati ricostituiti.