← Indietro

Conversione D.L. 124/2019: rimossi numerosi limiti o divieti di spesa

Prosegue in Senato l'iter di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (giù approvato dalla Camera dei deputati) e sulla cui approvazione il Governo ha preannunciato di voler porre la questione di fiducia. Sono numerose le norme di interesse per gli enti locali. Tra queste, l'art. 57 c. 2, che disponeva l'abrogazione dei limiti per la formazione del personale (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010), viene notevolmente esteso prevedendo la disapplicazione, dall’anno 2020, di una serie di disposizioni che stabilivano dei limiti alla spesa per gli enti territoriali e per i loro enti strumentali.
In particolare è stabilito che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, anche costituiti in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi:
- articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, n. 112 che tratta della spesa per l’acquisto di carta (riduzione 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007);
- articolo 6, commi 7 (consulenze, 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009), 8 (convegni e mostre, 20% della spesa dell’anno 2009), 9 (sponsorizzazioni, divieto), 12 (missioni; 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009), 13 (formazione, 50% della spesa dell’anno 2009) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- articolo 5, comma 2 (acquisto e noleggio di autovetture e buoni taxi, 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011), del decreto-legge n. 95/2012;
- articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 che prevede l’obbligo di dare comunicazione delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;
- articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l’obbligo di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
- articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011, che consente agli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale di acquistare immobili solo se gli acquisti siano indispensabili e non dilazionabili, attestate con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento;
- articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che contiene disposizioni volte a contenere la spesa per le locazioni passive e la manutenzione degli immobili.
Inoltre, si modifica l’articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nel testo vigente, prevede la disapplicazione, a decorrere dall’esercizio 2020, di determinate norme nei confronti dei soli comuni e delle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La disapplicazione, in base al comma 2-bis, è estesa a tutti i comuni. Si tratta peraltro di alcune disposizioni già incluse dall'abrogazione di cui sopra.