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Convenzioni di segreteria, la spesa non si computa sul capo convenzione

La Conferenza Stato Città del 15 ottobre scorso ha dato il via libera anche a uno schema di Decreto Ministero Interno che innova i criteri applicativi delle norme sulla capacità assunzionale, di cui art. 33 comma 3 DL 34/2019 per quanto riguarda le convenzioni di segreteria. In particolare:

“Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”.