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Convenzioni stipulate dalle Province: trattamento fiscale

La Risposta n. 183/2021 individua il trattamento fiscale - ai fini delle imposte di bollo e registro - delle convenzioni che una Provincia redige e stipula con soggetti privati, con altre amministrazioni (di solito Comuni) e talvolta in forma mista, con Comuni e soggetti privati, al fine di ripartire i costi relativi alla costruzione di opere infrastrutturali particolari.

Ai fini delle imposta di bollo, sono esenti le convenzioni stipulate con i soggetti elencati nell'art. 16 della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 ovvero gli: «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati», dove per Stato deve intendersi (risoluzione n. 243 del 1° settembre 2009, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 938 del 16 gennaio 2009) riferita allo Stato-persona. Le convenzioni che la Provincia stipula con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni e privati, sono soggette all'imposta secondo le previsioni del citato art. 2 della Tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972.

In relazione all'imposta di registro, l'art. 1 della Tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), include tra atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, gli «Atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, atti posti in essere dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni». L'art. 2 della Tariffa parte seconda, allegata al TUR, individua tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, le «Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella».

Per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 1 della Tabella che esclude l'obbligo dalla registrazione per gli atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni, l'Agenzia ritiene che "l'espressione «gestione dei loro patrimoni» contenuta nell'art. 1 citato, nel suo significato sia giuridico che economico, riguarda indistintamente tutti gli atti che ineriscono alla cura, all'amministrazione del patrimonio, con l'avvertenza che quest'ultimo termine deve intendersi, in conformità al significato che lo stesso riveste nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato, tutto il complesso di beni sia demaniali che patrimoniali. Il legislatore tributario si è voluto riferire, nell'art. 1 citato, agli atti posti in essere "iure imperii" e non "iure privatorum". Pertanto, gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale sono soggetti alla normale imposizione in base alla normativa sull'imposta di registro e ciò indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipula la Convenzione.

Pertanto, a tali condizioni, anche alle convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni sono riconducibili agli atti di cui all'art. 9 della Tariffa «Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», da registrare in termine fisso con applicazione dell'imposta nella misura del 3 per cento, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 43 del TUR.

Inoltre, se nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla provincia istante l'ammontare delle prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, torna applicabile l'art. 35 del TUR che, al primo comma, dispone «Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19".