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Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi

L’articolo 22, comma 1 del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020, interviene sulla disciplina dei controlli concomitanti della Corte dei conti, ossia dei controlli che i giudici contabili effettuano sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento, introducendo una procedura speciale in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi per la realizzazione dei “principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale”. In tali casi, il risultato dell’accertamento è immediatamente trasmesso all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per l’effettuazione dei controlli, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti provvede a individuare gli uffici competenti e ad adottare le misure organizzative conseguenti (comma 2).

L’art. 21 del D.Lgs. 165/2001, al comma 1, richiama il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente quali elementi che comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale.

In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare prima della scadenza l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli delle amministrazioni dello Stato ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

Al di fuori di tali ipotesi, in caso di colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione può essere disposta la decurtazione della retribuzione di risultato di una quota fino all'ottanta per cento (art. 21, comma 1-bis).

I provvedimenti sanzionatori di cui sopra (revoca o mancato rinnovo del contratto e decurtazione salariale), sono adottati sentito il parere del Comitato dei garanti reso entro il termine di 45 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il Comitato è un organismo composto da un consigliere della Corte dei conti e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione (art. 22).

La disciplina generale sul controllo concomitante prevede un procedimento più articolato di quello introdotto dall’articolo in esame, consistente in una fase istruttoria da parte della Corte dei conti, anche in contradittorio con l’amministrazione, e la trasmissione di una comunicazione finale al Ministro competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Di seguito le altre differenze con la disciplina generale:

  • il controllo concomitante sui piani e programmi è effettuata anche a richiesta del Governo, oltre che delle competenti Commissioni parlamentari;
  • la decisione di effettuare il controllo di gestione attualmente è facoltativa, mentre dalla formulazione testuale sembrerebbe che la Corte dei conti sia obbligata al controllo introdotto dall’articolo in esame;
  • la diposizione in esame è finalizzata all’accertamento di gravi irregolarità gestionali e di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi, relativi alla realizzazione di atti amministrativi (piani, programmi) mentre la disciplina generale sul controllo di gestione ha per oggetto anche le irregolarità riscontrate rispetto a provvedimenti di rango normativo, nazionali e comunitari, e a direttive del Governo;
  • l’oggetto del controllo è circoscritto ai principali piani/programmi relativi a interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di definire con maggiore determinatezza i piani e programmi oggetto del controllo.