Controllo anomalia delle offerte nelle concessioni
Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha risposto a quesito in materia di Verifica dell'anomalia delle offerte nelle concessioni
Domanda:
L'art. 110 del D.lgs. 36/2023 prevede che: "La stazione appaltante valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art.108, comma 9, appaiono anormalmente bassi. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione." Considerato che il suddetto articolo fa riferimento esclusivamente alla stazione appaltante e non all'ente concedente e nelle concessioni si controlla l'attendibilità di una previsione economica finanziaria con pieno e preponderante accollo del rischio economico in capo al concessionario, si chiede se il Disciplinare di gara può non prevedere la verifica dell'anomalia e la modalità di valutazione delle stessa? Ferma restando la verifica rigorosa sull'adeguatezza, attendibilità e sostenibilità del piano economico finanziario in base ai diversi indicatori di redittività richiesti nel Disciplinare di gara, attività che sarà svolta dalla commissione giudicatrice prima dell'attribuzione del punteggio economico. Prevedendo, altresì, nel Disciplinare di gara che in caso di Piano economico finanziario non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.
Risposta:
Trova applicazione l'art. 185, c. 5 del Codice dei contratti pubblici che prevede: "prima di assegnare il punteggio dell'offerta economica la commissione aggiudicatarie (rectius: giudicatrice) verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario". Resta fermo che se l'offerta del concorrente contiene anche aspetti ulteriori a quelli indicati nel PEF, vi sia un generale obbligo di verifica di detti ulteriori aspetti, per mera applicazione dell'art. 97., Cost, ossia il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.