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Controllo analogo società in house, precisazioni Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7348/2023, ha affrontato il tema del controllo analogo in società in house.

I magistrati hanno evidenziato, tra l’altro, che il controllo deve essere “congiunto”, non anche necessariamente “paritario” (ossia egualmente ripartito tra tutti i soci in house). Una simile conclusione è inevitabilmente legata alla particolare dimensione naturale, organizzativa e funzionale degli ATO che sono costituiti da plurimi comuni di varie dimensioni e dunque anche di diverso peso societario. Occorre infatti tenere conto del fatto che il servizio idrico giocoforza implica il concorso di più enti (allo stesso tempo deputati al controllo di eventuali soggetti in house). Di qui la piana applicazione del principio democratico della maggioranza dettato, altresì, da basilari esigenze di celerità ed efficacia dell’azione amministrativa (si veda l’applicazione del criterio maggioritario ogniqualvolta sia necessario il concorso di più enti pubblici per il raggiungimento di una certa decisione, ossia attraverso il comune strumento della conferenza di servizi) ma anche dalla appurata circostanza secondo cui alcuni dei tre soci in house di APS sono “controllati” da un numero più consistente di comuni o comunque da enti locali di maggiori dimensioni sul piano territoriale e demografico: di qui la diversa ripartizione di quote sociali tra i tre soci in house all’interno della società.