Controlli sulle partecipate: essenziali per la Corte Conti
Nell’ambito dei controlli che gli Enti Locali sono chiamati a mettere in atto, la Corte dei Conti Campania, con deliberazione n. 97/2024/VSGC, ha sottolineato l’importanza degli stessi, ricordandone le diverse finalità sottese.
Operando esplicito richiamo alla disposizione dell'art. 147-quater del TUEL, la Sezione ha ricordato, come sia onere dell'Amministrazione definire, "secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.
Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.”. Mediante questa forma di controllo, l’Ente definisce “un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo” e procede all’indicazione degli assetti correttivi “da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati “anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente” (art. 147-quater, co. 3).”.
Sul punto è stata quindi richiamata anche la deliberazione n. 4/2013/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ove la Magistratura aveva evidenziato la essenziale finalità del “monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.”, osservando in merito che gli Enti controllanti devono prestare attenzione alle perdite che potrebbero conseguire gli organismi partecipati, poiché esse hanno un impatto anche sul bilancio dell’Amministrazione.
Sempre nella sfera dei controlli sugli organismi partecipati, la Sezione ha poi richiamato l’importanza nel “presidio del contratto di servizio” che rappresenta “un punto essenziale delle verifiche spettanti all’amministrazione affidante sotto un duplice profilo: da un lato assicura la correttezza dei rapporti finanziari/economici tra Ente e società affidataria e, dall’altro, garantisce la qualità del servizio erogato, a tutela del cittadino utente”. In particolare, la Corte ha indicato l’importanza nell’effettuare “confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni” e di prevedere “forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione degli standard di qualità”.