Controlli sulle partecipate e programmazione di bilancio
Nell’esaminare alcuni rendiconti di Enti locali, la Corte dei Conti Emilia Romagna ha ricordato che ai sensi dell’art. 147-quater, commi 2-3, D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), le Amministrazioni devono predisporre “un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.
In merito, il Collegio ha altresì richiamato il punto 8.1 dell’allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, nel quale è “previsto che nella sezione strategica del documento unico di programmazione (DUP), l’ente locale debba definire gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire ed alle procedure di controllo di competenza dell'ente”. (Corte dei Conti Emilia Romagna, deliberazioni n. 139/2021/PRSE;141/2021/PRSE; 142/2021/PRSE)