Controlli sui pagamenti sopra 5.000 euro sospesi fino al 31 gennaio
L’art. 48 bis del DPR 602/1973 prevede “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’ articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 (268), ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018”.
L’art. 1 comma 2 del DL 3/2021 ha disposto che “all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite da «2020 al 31 gennaio 2021».
L’art. 153 del DL 34/2020 richiama lo stesso periodo di sospensione di cui all’art. 68, comma 1, del DL 18/2020; quindi anche le verifiche di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73 sono state sospese fino allo stesso termine del 31 gennaio 2021.
Le verifiche eventualmente effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021 (data di emanazione DL 3/2021), per le quali l’agente della riscossione non abbia ancora notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, resteranno prive di ogni effetto. Quindi i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, procederanno al pagamento a favore del beneficiario.