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Controlli sugli investimenti in ambito trasporto finanziati dal PNRR

La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 172/2023, ha reso nota l’indagine sul complesso della gestione, da parte degli enti territoriali, delle attività di investimento da eseguirsi, nel periodo 2021-2026, sul trasporto pubblico locale con risorse finanziarie a valere su fondi PNRR e Piano nazionale complementare.

La Sezione Regionale dell’Emilia Romagna, proseguendo l’indagine avviata, ai sensi del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. 108/2021, art. 7, c. 7, sull’attuazione da parte degli enti territoriali dei progetti del PNRR e del Piano nazionale complementare, ha concentrato l’odierno controllo sull’attuazione dei primi snodi dei procedimenti avviati, coincidenti essenzialmente con le fasi di aggiudicazione, stipula dei contratti, consegna effettiva dei lavori.

La Sezione, rilevati alcuni ritardi motivati dai soggetti attuatori con il rincaro dei prezzi dei carburanti, delle materie prime e dei materiali, all’esito dell’esame condotto osserva che la predisposizione di un quadro economico adeguato alla mole e all’importanza degli interventi anche con la previsione, alla voce “imprevisti”, di una quota stabilita in percentuale al valore economico complessivo dell’opera, e prima ancora un’accurata programmazione di opere pubbliche, servizi e forniture in base alle risorse disponibili, e quindi finanziariamente sostenibili, sono fasi connaturali alla capacità amministrativa dell’Ente e in particolare alla sua capacità programmatoria dei contratti pubblici. Non v’è dubbio che il settore abbia subito un’impennata dei costi a seguito dell’incremento della domanda e ancor più dei fatti bellici internazionali e conseguente scarsezza di materie prime sul mercato, ma si rileva che segnali in tal senso si sono manifestati già nel primo semestre 2021, con la ripresa della domanda nel settore edilizio a seguito della sospensione dei cantieri durante la pandemia.

A voler quindi concedere che l’evolversi della situazione dei prezzi sia stato un evento assolutamente imprevisto e imprevedibile – il che non è, quanto meno a decorrere dal 2021, considerata l’introduzione di meccanismi compensativi già a far tempo da tale periodo -, la Sezione evidenzia, in ogni caso, che la predisposizione, prima della procedura di affidamento, di un computo metrico e di un quadro economico completi e adeguati alla portata dell’opera, anche con la previsione di eventuali accantonamenti per modifiche, previene l’evenienza di ritardi dovuti al necessario adeguamento di detti documenti a procedura già iniziata. Si aggiunga che il successivo strumentario approntato dal legislatore per consentire alle stazioni appaltanti di attrezzarsi di fronte al mutato scenario – con possibili compensazioni o revisione dei prezzi e finanche con la facoltà di accesso ordinario o semplificato al Fondo opere indifferibili – costituisce un apparato di supporto alle amministrazioni attuatrici volto proprio a evitare ritardi nell’avvio dei lavori.

Di talché, considerata anche la possibilità per gli enti, ricorrendone i presupposti, di incrementare le risorse inizialmente assegnate, è doveroso che i soggetti attuatori si attivino per adottare ogni mezzo necessario e utile al fine di evitare ritardi che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e del Piano Nazionale Complementare. Il tema ulteriormente emerso dal secondo troncone di indagine attiene al momento dei controlli interni.

La Sezione ravvisa, al riguardo, qualche carenza, sebbene isolata, nella descrizione delle forme di controllo interno adottate, risultando che sia stato dato conto, non dalla totalità dagli Enti esaminati anche se dai più, delle modalità dei controlli specificamente dedicati alla verifica dell’attuazione del PNRR e del Piano complementare, aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti dai Regolamenti degli Enti. Sul punto, il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 7, delinea il sistema dei controlli sull'attuazione del PNRR definendo organi, ruoli e responsabilità.