Controlli su società ed enti partecipati, intervento del revisore

In materia di controlli su società, enti e organismi partecipati, l’Organo di revisione deve essere parte diligente, presidiano almeno i seguenti ambiti:

-corretta rappresentazione delle partecipazioni nel bilancio dell’ente;

-verifica dei rapporti finanziari tra ente e organismi partecipati;

-accantonamenti per perdite ai sensi dell’art. 21 TUSP;

-accantonamenti per perdita aziende speciali e istituzioni ai sensi dell’art. 1 comma 551 Legge 147/2013

-coerenza delle scelte con gli equilibri di bilancio;

-correttezza del bilancio consolidato;

-attendibilità dei dati su debiti e crediti reciproci;

-verifica della revisione periodica delle partecipazioni;

-monitoraggio di eventuali segnali di crisi.

L’art. 239 TUEL attribuisce all’organo di revisione, tra l’altro, pareri sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria; pareri sulle proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni; relazione sul rendiconto; relazione sul bilancio consolidato; referto al consiglio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino responsabilità.

In materia di partecipate, il revisore è chiamato a verificare non solo la correttezza contabile del dato, ma anche la coerenza sistemica tra struttura delle partecipazioni; rischi assunti dall’ente; sostenibilità finanziaria; rispetto degli obblighi di legge.

Il revisore, in particolare, deve rilevare:

-rapporti finanziari non riconciliati;

-sostegni impropri a società in perdita;

-ritardi nella razionalizzazione;

-mancata attivazione dei controlli ex art. 147-quater TUEL3;

-carenze nel monitoraggio dei servizi pubblici locali ex art. 30 D.Lgs. 201/2022.

Per dettagli: info@gruppodelfino.it