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Controlli in materia PNRR

Il testo del DL 155/2024 emendato in Commissione al Senato e già votato dall’aula, prevede all’art. 6-quinquies controlli in materia di PNRR.

Come rileva il servizio studi del Senato, l’articolo 6-quinquies, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, al fine di sistematizzare gli adempimenti in materia di controllo nell’attuazione del PNRR, individua le competenze dei soggetti attuatori degli interventi e delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR (commi 1, 2 e 4).

Gli adempimenti previsti per i soggetti attuatori costituiscono un presupposto necessario per ottenere le anticipazioni di cassa fino al 90 per cento per i pagamenti degli interventi PNRR (comma 3).

La verifica della documentazione da parte delle amministrazioni centrali costituisce presupposto necessario per l’erogazione del saldo del finanziamento a favore dei soggetti attuatori e per le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all’Unione europea (comma 5).

La Ragioneria generale dello Stato ha il compito di implementare all’interno del sistema informatico ReGiS modalità semplificate in relazione agli adempimenti previsti dall’articolo in esame (comma 6).

Si autorizza, infine il Fondo IGRUE ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea in relazione alle partite contabili aperte dei programmi cofinanziati dai fondi europei. Il Fondo IGRUE provvede successivamente al recupero delle somme erogate nei confronti dell’amministrazione titolare del programma per cui è stata emessa la nota di addebito (comma 7).


In particolare:

L’articolo 6-quinquies si prefigge di sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del PNRR, individuando le competenze dei soggetti attuatori degli interventi e delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (comma 1).

Si ricorda che l’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, disciplina in particolare il sistema di controllo interno che gli Stati membri devono prevedere, adottando tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.


Il comma 2 individua le competenze dei soggetti attuatori in materia di controlli. In particolare, si prevede che essi assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile, nonché agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti.

A tal fine, i soggetti attuatori:

a)effettuano i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti;

Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile (art. 9, comma 3, del D.L. 77/2021).

b) verificano l'ammissibilità delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi;

c) conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorità nazionali ed europee per le rispettive attività di controllo e di audit;

L’articolo 9, comma 4, del D.L. 77/2021 assegna ai soggetti attuatori, pubblici o privati, l’obbligo di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli stessi, inoltre, devono conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e devono renderli disponibili per le attività di controllo e di audit (si segnala in particolare la Circolare RGS n.9 del 2022).

d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi.

Il sistema unitario ReGiS costituisce lo strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR (legge n. 178 del 2020, comma 1043). ReGiS è rivolto, dunque, alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR e mira a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente. Si ricorda al riguardo che l’articolo 2 del D.L. n. 19 del 2024 ha disposto l'obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare su ReGiS, entro il 30 maggio 2024 (trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento. Entro i successivi trenta giorni l'unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura deve attestare sul ReGiS che il cronoprogramma relativo al singolo intervento contenga tutte le informazioni sullo stato di attuazione e che lo stesso assicuri il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR. La verifica dell'adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In caso di disallineamenti o incoerenze la struttura di missione PNRR richiede i necessari chiarimenti assegnando un termine. Decorso inutilmente il termine la Cabina di regia per il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dall'art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.


Il comma 3 dispone che gli adempimenti descritti dal comma 2 costituiscono presupposto necessario ai fini delle attestazioni di cui all’articolo 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2023, il quale ha disciplinato le anticipazioni di cassa per i pagamenti degli interventi PNRR.

In particolare, l’articolo 18-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2024 ha disposto che le amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. Il comma 2 prevede che i soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l'ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento. Si evidenzia che l’articolo 6, commi 3-8, del decreto in esame definisce le procedure attraverso cui il Ministero dell’economia concede, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi, avvalendosi delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu - Italia. (si rimanda alla relativa scheda di lettura).


Il comma 4 individua le competenze delle amministrazioni centrali titolari in materia di controlli. In particolare, si prevede che le stesse provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile.

A tal fine, le amministrazioni:

a)sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente;

b)adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarità e delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché per il recupero degli importi indebitamente utilizzati;

c)verificano l'espletamento degli adempimenti citati in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarità formale delle attestazioni di cui al comma 3, ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR.

Si ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ad agosto 2022, sulla base del citato art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, ha approvato le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. Nel marzo 2024 sono state adottate, inoltre, delle appendici tematiche alle Linee guida concernenti La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi e La duplicazione dei finanziamenti.

Si segnala inoltre il documento del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione Europea, Misure di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti in danno del PNRR, approvato a settembre 2024.


Il comma 5 dispone che le amministrazioni centrali titolari integrano i controlli di regolarità formale (richiesti dal precedente comma 4, lettera c)) con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento, la corretta esecuzione degli interventi, la regolarità e l'ammissibilità delle spese al PNRR, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR.

Tali verifiche costituiscono presupposto necessario per:

a)l'erogazione del saldo del finanziamento PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione;

b)le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/241.

L'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/241 dispone che la richiesta di pagamento delle rate del PNRR da parte degli Stati membri sia corredata da una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi in precedenza erogati sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria. La richiesta deve inoltre includere una sintesi degli audit effettuati che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate.


Il comma 6 assegna alla Ragioneria generale dello Stato il compito di implementare il sistema informatico ReGiS con modalità semplificate in relazione agli adempimenti previsti dall’articolo in esame

Si ricorda che il decreto-legge n. 77 del 2021 (art. 7, comma 8-bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2023), al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, ha già richiesto alla Ragioneria generale dello Stato di promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nonché con le istituzioni e gli organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR.

Il comma 7 autorizza il Fondo IGRUE ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea in relazione alle partite contabili aperte dei programmi cofinanziati dai fondi europei. Il Fondo IGRUE provvede successivamente al recupero delle somme erogate nei confronti dell’amministrazione titolare del programma per cui è stata emessa la nota di addebito.

La Ragioneria generale (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea- IGRUE) tramite il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183, gestisce i flussi finanziari (Fondi strutturali europei e cofinanziamento nazionale) a cui attinge per effettuare trasferimenti e pagamenti in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi.

Nell’ambito del quadro normativo in materia di Fondi europei è previsto che la Commissione europea, all’esito delle operazioni di chiusura e presentazione dei conti annuali, emetta degli ordini di riscossione (note di addebito) a valere sui singoli programmi finanziati. Si tratta in particolare, dell’ipotesi in cui le domande di pagamento presentate dalle autorità di gestione dei programmi non hanno assorbito per intero la quota di prefinanziamento erogata dalla Commissione europea. La differenza tra la quota di prefinanziamento erogata e la spesa rendicontata nell’anno contabile di riferimento deve essere restituita. La normativa europea prevede anche la possibilità che l’importo da recuperare possa essere compensato a valere sulle successive domande di pagamento.

La norma in esame autorizza il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 ad effettuare il pagamento dell’ordine di recupero, per conto dell’amministrazione titolare del programma. Il Fondo di rotazione provvede a recuperare l’importo a valere sui rimborsi dell’Unione europea relativi a domande di pagamento presentate dalla medesima Amministrazione