Controlli in materia di cessione dei crediti
In materia di cessione dei crediti, laddove l’ente locale è debitore ceduto, ci si chiede quali siano gli adempimenti da svolgere relativamente ai controlli agenzia entrate e durc. La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15/2015 chiarisce la questione.
La cessione di crediti futuri genera particolari problematiche soprattutto dal punto di vista della verifica della regolarità fiscale e contributiva, potendo dar luogo a pratiche sostanzialmente elusive della normativa in parola. E’ ovvio che le verifiche fiscale e contributiva non possano che riferirsi al momento in cui sorge effettivamente il credito certo liquido ed esigibile, ancorchè l’atto di cessione dei crediti futuri sia stato perfezionato in epoca anteriore all’insorgere della specifica obbligazione commerciale per la quale si verifica il subingresso del cessionario.
Di conseguenza, ai fini dei controlli di regolarità amministrativa e contabile degli atti di cessione dei crediti futuri e dei conseguenti pagamenti a favore del cessionario, la verifica di regolarità contributiva (DURC) non potrebbe che essere effettuata se non con riferimento al momento in cui si realizza l’effettivo subingresso del nuovo creditore in un credito attuale, certo, liquido ed esigibile (scadenza della fattura commerciale emessa dall’originario creditore).
Nel momento del pagamento, poi, le verifiche del DURC riguarderanno unicamente il cessionario.
Va precisato, conclusivamente, che, in caso di cessione del credito realizzata in modalità semplificata attraverso la PCC, la verifica di cui all'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 deve essere effettuata nei confronti dell’originario titolare del credito commerciale (cedente), esclusivamente al momento della certificazione. Le suddette verifiche fiscali saranno poi ripetute all’atto del pagamento del credito certificato (e ceduto), ma unicamente nei confronti del cessionario.