Controlli ex art. 5 del TUSP: sempre essenziale l’assunzione della qualità di socio
La Corte dei conti Emilia Romagna, con deliberazione n. 10/2024/PASP, ha escluso dal perimetro oggettivo del controllo ex art. 5 del TUSP la delibera di acquisizione di una partecipazione societaria inviata da un Ente locale in quanto, da verifiche operate, si è rilevato che tale Amministrazione ne risultava già indirettamente socia per il tramite di un ente strumentale partecipato.
Difatti, richiamando i precetti fissati dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 19/2022/QMIG, ovvero il principio secondo cui “l’assunzione della qualità di socio segna “la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, c. 3, T.U.S.P., e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione”, la fattispecie analizzata, seppur presentando “qualche elemento distonico rispetto all’ipotesi oggetto di vaglio da parte delle Sezioni riunite”, parrebbe, secondo la Corte, non rientrare nella casistica sopra citata poiché attinente “all’acquisto, da parte del Comune … di una partecipazione diretta nella società … già partecipata indirettamente”.
Risulta pertanto presente una “sostanziale analogia” del caso concreto “con quanto esaminato dalla citata delibera delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 e dalla delibera di questa Sezione n. 90/2023/PASP” e, in tal senso, “pur nella delineata diversità strutturale, il Collegio … rileva l’inammissibilità, sotto il profilo oggettivo, dell’istanza pervenuta dal Comune ex art. 5 del T.U.S.P.”.
In merito, viene altresì ricordato che la mancata ascrivibilità a tale disposizione del TUSP “non determina l’effetto di sottrarre a controllo le operazioni societarie straordinarie” con particolare riferimento alla “verifica, ex art. 20 del T.U.S.P., “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, nella cui sede la competente Sezione di controllo viene, comunque, chiamata a prendere in esame, ai fini del legittimo mantenimento delle partecipazioni, non solo gli esiti delle operazioni, ordinarie e straordinarie, che hanno interessato, durante l’anno, le società partecipate, ma anche la loro eventuale programmazione”.