← Indietro

Controlli e gestione delle partecipate

Con deliberazione n. 289/2021/VSGF la Corte dei Conti Abruzzo ha analizzato i questionari riguardanti il bilancio di previsione 2020-2022 ed il rendiconto per l’esercizio 2019 di un Ente locale soffermandosi su una serie di argomenti importanti in materia di controlli e gestione delle partecipazioni di cui proponiamo in seguito una sintesi suddivisa per argomenti.


Società a partecipazione totalitaria

Nel caso in cui sia presente un numero elevato di partecipazioni totalitarie detenute da un Ente locale la Corte ha sottolineato che “la decisione di mantenerle deve essere preceduta da un’attenta valutazione della prestazione di un’attività di interesse generale e della reale sussistenza delle condizioni previste dall’art.4 del Tusp, riscontrando anzitutto la vigenza del vincolo di scopo e del vincolo di attività prima che della loro strumentalità in house”.

I giudici contabili hanno ribadito l’essenzialità del ruolo dell’Ente locale socio il quale deve, come richiesto dalla normativa vigente, provvedere all’esercizio delle attività di indirizzo e controllo “vieppiù per le partecipazioni totali, con particolare attenzione alle scelte assunte in ordine alla gestione dei costi, pretendendo dalle partecipate la redazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale concreti e puntuali e monitorando la redditività della gestione caratteristica delle società. Tali attività sono necessarie, ma anche utili al fine di valutare correttamente i dovuti accantonamenti che gravano sulle risorse destinate ai servizi da garantire ai cittadini.”.


Obbligo di riduzione del compenso degli Amministratori in caso di risultati negativi

In ambito di società controllate dagli enti locali la Sezione ha rammentato che la “mancata riduzione del 30 per cento dei compensi degli amministratori (art. 1, c. 554, legge 147 del 2013, art.21 c.3 del Tusp) in situazione di risultato economico negativo conseguito nei tre esercizi precedenti” è idonea a configurare fattispecie di danno erariale “per comportamenti difformi alla norma”.

Un eventuale diniego da parte della società di applicare tale disposizione non solleva l’Amministrazione dalle proprie responsabilità in quanto è necessario che il Comune socio “promuova ogni iniziativa, anche legale, perché la norma sia rispettata”, tanto più in caso di società controllate che presentano ingenti perdite.


Mancata predisposizione dei Programmi di valutazione del rischio aziendale

Un ruolo di particolare importanza in ambito di controlli sulle partecipate è rivestito dall’adempimento di cui all’art. 6, c. 4, d.lgs. 175 del 2016, soprattutto nei casi di società controllate da enti locali che presentano risultati costantemente negativi. Pertanto la Corte dei Conti Abruzzo ha sottolineato che nei casi di mancata predisposizione “di un programma di valutazione del rischio aziendale nella relazione sul governo societario” l’Ente socio sarà tenuto a richiamare le proprie partecipazioni al fine di un corretto adempimento della norma citata.


Influenza del sistema informativo sulla doppia asseverazione di crediti e debiti reciproci

Come spesso sottolineato dai magistrati contabili l’organizzazione di un idoneo sistema informativo da parte dell’Ente locale socio è essenziale per il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni. In tal senso non risulta sostenibile una situazione di “reiterata incapacità del sistema informativo dell’Ente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate ed il conseguente verificarsi di casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori con assenza della doppia asseverazione degli organi di revisione” in quanto è onere dell’Ente locale stesso porre in essere ogni attività volta “all’acquisizione delle partite contabili nei confronti delle società partecipate” affinché si possa procedere “all’allineamento delle reciproche posizioni o in alternativa le partite da definire tramite arbitrato, in modo da salvaguardare gli equilibri di bilancio”.


Ricapitalizzazione di società in perdita

Analizzando un caso di ricapitalizzazione con contestuale riconoscimento del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1, lett. c) del Tuel) predisposto da un Ente locale a favore di una società dallo stesso controllata, la Corte dei Conti Abruzzo ha richiamato la precedente deliberazione della medesima sezione n. 157/2020/PAR che, in materia di ricapitalizzazione, ha evidenziato che “si tratta a ben vedere di una ipotesi derogatoria e residuale «percorribile con finalità di risanamento aziendale e per il solo perseguimento di esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo, in quanto sottendenti prestazioni di servizi di interesse generale ovvero la realizzazione di programmi di investimenti affidati e regolati convenzionalmente, secondo prospettive di continuità” aggiungendo che “un ipotetico sostegno finanziario nei confronti di un organismo partecipato, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso, deve essere preceduto da un puntuale e specifico piano di risanamento, che fornisca una analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni oltre che di interesse sociale, di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (…) di tale scelta, stante l’ampio perimetro operativo (…) del principio di divieto di soccorso finanziario”.

In tale situazione sarà compito dell’Ente locale “monitorare e valutare costantemente se la gestione del servizio - nonché la redditività della società - sia in linea con quanto previsto dal piano di risanamento affinché i risultati d’esercizio possano tornare positivi”.