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Controlli Corte Conti sugli equilibri finanziari, ancora troppe irregolarità

Ci sono ancora troppe irregolarità della gestione degli equilibri finanziari di bilancio degli enti locali. Il quadro è emerso nell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario.

Particolare rilevanza, nell’ambito delle funzioni intestate alle sezioni regionali di controllo, rivestono le verifiche svolte ai sensi dell’art. 148-bis del Tuel sui bilanci preventivi e sui rendiconti della gestione degli enti locali. Il parametro di tale controllo è individuato dalla citata disposizione nel rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, nell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, c. 6, della Cost., nella sostenibilità dell’indebitamento e, più in generale, nell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tali verifiche, le sezioni regionali di controllo accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate, alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente (art. 148-bis Tuel, cc. 1 e 2).

Sotto il profilo quantitativo, il controllo sui bilanci, in particolare consuntivi, costituisce una quota significativa dell’attività svolta dalle sezioni territoriali.

Nel corso del 2022, le deliberazioni associate a tale forma di controllo hanno interessato oltre 1.550 comuni, in aumento rispetto agli oltre 1.470 del 2021. Si tratta, in prevalenza (quasi il 70%) di enti di piccole dimensioni (fino a 5 mila abitanti); poco meno del 20% dei comuni esaminati appartengono alla fascia demografica immediatamente superiore (tra 5 e 15 mila abitanti). Consistente – circa l’11% - anche la quota di enti di grandi dimensioni esaminati. rilevate a un primo riscontro di indici finanziari) e/o analizzino più annualità di bilancio contestualmente, anche al fine di garantire un’azione di controllo tempestiva.

La disamina complessiva delle pronunce rese nel 2022 dalla magistratura contabile, nell’esercizio del controllo finanziario sugli enti locali, restituisce un quadro complessivo sulle irregolarità contabili più ricorrenti. Si mantengono costanti, rispetto al precedente ciclo dei controlli, i casi in cui le verifiche si sono chiuse con dichiarazioni di sostanziale regolarità delle gestioni finanziarie (poco più del 3% del totale ed esclusivamente nel settore dei comuni). In esito alla pressoché totalità dei controlli sono state rilevate irregolarità contabili o finanziarie, attribuibili, in larga parte, a un’ancora non corretta applicazione della contabilità armonizzata.

In base al censimento delle criticità segnalate dalle stesse sezioni regionali di controllo, l’area di maggiore concentrazione dei rilievi è quella della corretta determinazione del risultato di amministrazione; sono state al riguardo rilevate persistenti difficoltà nella gestione e nel riaccertamento dei residui attivi e passivi nonché nel calcolo del fondo pluriennale vincolato, con conseguente inattendibilità del saldo finale. Le deliberazioni della Corte hanno, poi, frequentemente accertato errori nella costituzione degli accantonamenti e dei vincoli all’interno del risultato di amministrazione, evidenziando criticità ricorrenti nelle modalità di quantificazione dei diversi fondi (Fondo crediti dubbia esigibilità - Fcde, fondo rischi legati al contenzioso, fondo perdite società partecipate, fondo anticipazione di liquidità).

In tale ambito tematico, nel corso del 2022, le sezioni regionali si sono altresì concentrate sul controllo della gestione e della contabilizzazione dei fondi Covid-19 non utilizzati nell’esercizio di riferimento, anche al fine di verificare la corretta determinazione della parte vincolata del risultato di amministrazione12, nonché sulla gestione dei fondi relativi al PNRR, evidenziando la necessità di una corretta e trasparente contabilizzazione nel bilancio delle risorse afferenti a progetti finanziati con il PNRR.