Contributo trattamento economico segretari a valore sul fondo "PNRR"
Il comma 828 art. 1 Legge 197/2022 – legge di bilancio 2023 – dispone che per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026.
Il fondo in questione, di cui art. 31 bis comma 5 DL 152/2021, è finanziato dall'Italia, non è un fondo PNRR, ma è finalizzato ad assunzioni a tempo determinato per la realizzazione di progetti specifici PNRR.
In proposito è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 maggio 2023 “Contributo di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali” che tuttavia favorisce solo pochi Comuni.