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Contributo indennità di funzione ha vincolo specifico e va restituito

Il contributo statale per indennità di funzione amministratori, aumentato dopo l’intervento della Legge 234/2021, art. 1 commi 583 e seguenti, ha natura di vincolo specifico e deve essere restituito allo Stato in caso di mancato utilizzo secondo il disposto normativo.

Lo conferma, tra gli altri, la Corte dei Conti Liguria con parere n. 98/2020, laddove è rimarcato che la quota di contributo statale sia vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge, ossia al “concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco”. Sulle predette somme, infatti, grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco.

I casi di necessaria restituzione nel 2023, del maggiore contributo statale per indennità di funzione ricevuto nel 2022 sono maggiori di quanto si pensi. Vale per tutti l’esempio del Comune e che non ha raggiunto nel 2022 l’indennità massima di funzione, oppure che ha finanziato con il contributo statale la differenza tra la precedente indennità percepita e l’indennità base definita dal tabellare di cui DM 119/2000, oltre ai classici casi di amministratori dipendenti – a tempo indeterminato ma anche a tempo determinato – non in aspettativa. Attenzione deve essere prestata anche all’eventuale erroneo utilizzo del contributo statale spettante per il Presidente del Consiglio Comunale nei Comuni - con popolazione inferiore a 15.000 abitanti - che non hanno provveduto a nominarlo.