Contributo sicurezza edifici e territorio, graduatoria
Il Ministero dell’Interno comunica quanto segue: l’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha previsto, per l’anno 2021, l’assegnazione di contributi ai comuni, per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro. Successivamente, il comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n.145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, ha previsto un incremento delle risorse assegnate ai comuni, ai sensi del citato comma 139.
In particolare, le risorse sono state incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022; tali risorse, come specificato dal secondo periodo del comma 139-bis, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della medesima legge n.145 del 2018. Il totale delle risorse disponibili per l’anno 2021 è stato già assegnato ai comuni con Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25 agosto 2021.
Con Comunicato del Dipartimento di Affari Interni e Territoriali del 6 settembre 2021 sono stati individuati gli enti beneficiari del contributo in esame, come previsto dalla succitata normativa. Si è proceduto, poi, con decreto dell’8 novembre 2021 a firma del Direttore Centrale per la Finanza Locale, allo scorrimento della graduatoria predisposta con Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25 agosto 2021, per contributi pari a euro 1.696.722.093,37.
Stante il non completo utilizzo delle risorse disponibili per l’anno 2022 a valere sulla graduatoria dell’anno 2021, occorre procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria per il residuo delle risorse disponibili attraverso la procedura prevista dal richiamato comma 139-bis della legge n.145 del 2018.
A tal proposito, nell’allegato alla presente nota, sono stati individuati gli enti potenziali beneficiari del contributo in esame che devono confermare l’interesse al contributo con una comunicazione da inviare al Ministero dell’interno. Il termine ultimo entro il quale inviare la conferma di interesse al contributo è fissato alle 23:59 del 27 dicembre 2021.
La conferma di interesse al contributo che i Comuni devono inviare al Ministero dell’interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, è fatta esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, modalità quest’ultima, già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.
La mancata conferma di interesse al contributo con le modalità predette entro il termine delle 23:59 del 27 dicembre 2021, comporta l’esclusione di codesto ente dall’assegnazione del contributo.
Si ritiene opportuno sottolineare che deve essere prestata particolare attenzione ai firmatari della conferma di interesse al contributo i quali devono essere censiti nell’anagrafica dei firmatari del citato Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”).
La non conferma di interesse al contributo, espressa e/o tacita (ad es. per mancato accesso al suddetto Sistema) costituisce motivo di esclusione dall’assegnazione del contributo stesso.
Si segnala, infine, che i contributi relativi alla graduatoria del 2021, pari a 3.660 milioni di euro (risorse anno 2021 e risorse anno 2022), sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 - sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici.