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Contributo regionale Covid: trattamento contabile e compilazione quadro RS - Aiuti di Stato

La Risposta n. 79/2021 dell'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sul trattamento contabile e fiscale di un contributo "Covid" erogato ad una piccola e media impresa, nonché sull'inclusione o meno della misura in dichiarazione dei redditi, nel quadro RS - Aiuti di Stato.

Una sovvenzione regionale, erogata nell'ambito del Regime quadro nazionale sugli aiuti "Covid-2019" previsti dagli articoli 53-64 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") e finalizzata a garantire ulteriore liquidità - integrando il finanziamento bancario e l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - per far fronte agli effetti della pandemia, è destinata a supportare la gestione ordinaria dell'impresa, in quanto destinata a ridurre l'impatto dei costi relativi all'ordinaria operatività aziendale e quelli determinati dall'emergenza sanitaria causata dall'epidemia Covid-19 e dalle misure di contenimento della stessa. E' quindi qualificabile a titolo di "contributo in conto esercizio" e concorre alla formazione del reddito fiscale e del bilancio come tale, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, che la riteneva un contributo in conto capitale.
Ai fini IRAP, stante il principio di presa diretta dal bilancio che informa il tributo regionale, la sovvenzione ricevuta concorre alla formazione del valore della produzione netta nel periodo d'imposta in cui transita a conto economico tra le voci rilevanti IRAP, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997.

La Società chiedeva, altresì conferma che la sovvenzione non dovrà essere comunicata nella sezione del quadro RS riservata agli aiuti di Stato della dichiarazione dei redditi (modello SC2021).
L'Agenzia, dopo aver operato una ricognizione della normativa di riferimento ed in particolare delle modalità di registrazione delle varie tipologie di aiuto ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115 (che ha adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 2012), precisa che risulta dirimente la previa qualificazione della sovvenzione regionale, la cui valutazione non rientra tra le competenze esercitabili in sede di interpello dall'Agenzia.
Nella misura in cui la sovvenzione risulti non riconducibile nel novero degli aiuti fiscali automatici ovvero non rientri tra le ipotesi di aiuti fiscali subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (semi-automatici), disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento, la società non sarà tenuta alla compilazione del menzionato quadro RS. Per gli aiuti automatici o semi automatici, infatti, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell'aiuto individuale sono assolti dall'Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla fruizione, quindi le informazioni contenute nel prospetto RS della dichiarazione dei redditi sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti.
In caso di aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, è prevista un'attività preventiva sia da parte dell'Autorità responsabile, che è tenuta ad iscrivere la misura agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sia da parte del Soggetto concedente, il quale, prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell'aiuto, è tenuto alla consultazione del Registro e alla indicazione nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del codice identificativo rilasciato dal Registro.